Ordinanza 162/2010 (ECLI:IT:COST:2010:162)
Massima numero 34624
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  28/04/2010;  Decisione del  28/04/2010
Deposito del 06/05/2010; Pubblicazione in G. U. 12/05/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di permessi premio ai condannati per il delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609- quater , primo comma, cod. pen.), salvo che collaborino con la giustizia e sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla legge n. 354 del 1975 - Mancata previsione che i permessi premio possano essere concessi, ai sensi della normativa previgente, ai condannati per il delitto di cui all'art. 609- quater , primo comma, n. 2), cod. pen. che, prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 11 del 2009, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto - Denunciata violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuta conversione in legge del decreto contenente la disposizione censurata, con conseguente modificazione del quadro normativo - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al rimettente.

Testo

Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come novellato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, impugnato, in riferimento all'art. 27 Cost., nella parte in cui - comprendendo i condannati per il delitto di cui all'art. 609-quater, primo comma, cod. pen. tra coloro che non possono accedere ai permessi premio, salvo che collaborino con la giustizia e sussistano le ulteriori condizioni indicate dalla legge n. 354 del 1975 - non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso, sulla base della normativa previgente, ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-quater, primo comma, n. 2), cod. pen. che, prima dell'entrata in vigore del citato d.l., abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, il d.l. n. 11 del 2009 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e la modificazione del quadro normativo interessato dall'odierna censura rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 4  co. 1

decreto-legge  23/02/2009  n. 11  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte