Ordinanza 163/2010 (ECLI:IT:COST:2010:163)
Massima numero 34625
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  28/04/2010;  Decisione del  28/04/2010
Deposito del 06/05/2010; Pubblicazione in G. U. 12/05/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Opposizione a decreto ingiuntivo - Ritenuta improcedibilità, secondo il diritto vivente, dell'opposizione iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorchè l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine a comparire inferiore a quello ordinario - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, con incidenza sul diritto di difesa dell'opponente - Asserita lesione del principio costituzionale del giusto processo e del diritto ad un equo vaglio giurisdizionale, garantito dalla CEDU - Carente motivazione in ordine al contrasto con alcuni dei parametri rilevati - Invocazione di parametro solo nella motivazione dell'ordinanza e non anche nel dispositivo - Carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Invocazione dell'art. 6 CEDU quale parametro e non quale norma interposta - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza e in ordine al contrasto con taluni parametri, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma, ultima frase, 647 e 165, primo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. e all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), nella parte in cui prevede, secondo il diritto vivente, che l'opposizione a decreto ingiuntivo è improcedibile se iscritta a ruolo dopo il termine dimidiato di cinque giorni, allorché l'opponente abbia assegnato, anche involontariamente, all'opposto un termine inferiore a quello stabilito dall'art. 163-bis cod. proc. civ. L'art. 3 Cost., invocato nella motivazione dell'ordinanza di rimessione, non è richiamato nel dispositivo; l'eventuale disparità di trattamento, con riguardo alla sanzione dell'improcedibilità per tardiva costituzione dell'opponente, è solo intuibile nel riferimento alla mancata costituzione e alla tardiva iscrizione della causa a ruolo nel processo di primo grado, senza però che la motivazione sia adeguatamente sviluppata. Neppure la violazione dell'art. 24 Cost. è argomentata, poiché l'ordinanza richiama solo i principi del giusto processo, sicché il dubbio finisce per confluire nell'art. 111 Cost., sia per la creazione, da parte del diritto vivente, di una regola pregiudizievole per le parti (quella dell'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell'opponente), sia per l'assenza «di un adeguato vaglio giurisdizionale cui ogni persona ha diritto ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo». Se dai principi del giusto processo discende il diritto ad un equo vaglio giurisdizionale, ciò non toglie che il processo debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività. Sul punto, nulla dice il rimettente, anche solo per verificare la ragionevolezza della suddetta sanzione di improcedibilità rispetto all'esigenza di certezza e di contenimento dei tempi processuali. Infine, l'art. 6 della CEDU non é invocabile come parametro al fine di affermare l'incostituzionalità delle norme denunciate, poiché costituisce solo norma interposta al fine di accertare la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., peraltro non dedotta dal giudice a quo.

Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza, v. le citate ordinanze n. 191/2009, n. 114/2007 e n. 39/2005.

Sulla necessità che il processo sia governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali presidiate dalla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività, v. le citate sentenze n. 11/2008 e n. 462/2006.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 165  co. 1

codice di procedura civile    n.   art. 645  co. 2

codice di procedura civile    n.   art. 647  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6