Imposte e tasse - Disciplina del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari nel processo amministrativo - Previsione del contributo di euro duemila per i ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità - Denunciata violazione del divieto di introdurre nuovi tributi con la legge di approvazione del bilancio e asserita lesione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Contraddittorietà del petitum - Pluralità di soluzioni in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 1307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, e 97 Cost., in quanto stabilisce nella misura fissa di duemila euro il contributo unificato per i ricorsi innanzi al giudice amministrativo in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi pubblici nonché avverso atti delle autorità amministrative indipendenti. La motivazione sulla non manifesta infondatezza risulta del tutto insufficiente, non avendo il rimettente effettuato una ricostruzione completa delle vicende legislative della norma de qua, modificata più volte. Inoltre, il petitum - consistente nella richiesta di una pronuncia puramente caducatoria che determinerebbe la reviviscenza del previgente sistema di determinazione del contributo ancorato al valore della controversia - appare contraddittorio rispetto alle doglianze contenute nell'atto di promovimento ed incentrate sull'eccessiva misura della tariffa prevista per le controversie in materia di affidamento dei lavori pubblici. Infine, la questione è inammissibile per la pluralità delle soluzioni che possono essere offerte dal legislatore in una materia, quale quella della determinazione delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia ed altresì quella tributaria, nella quale vige il principio della sua discrezionalità e dell'insindacabilità delle opzioni legislative che non siano caratterizzate da una manifesta irragionevolezza: nel caso di specie, la norma censurata, introducendo una più articolata distinzione tra diverse categorie di controversie amministrative ed elevando la misura dei contributi per alcune di esse, deve ritenersi frutto di una scelta discrezionale non manifestamente irragionevole.
Sull'inammissibilità di questioni per contraddittorietà del petitum, v. la citata ordinanza n. 400/2006.
Sulla discrezionalità spettante al legislatore nella determinazione dell'ammontare delle spese processuali poste a carico degli utenti della giustizia, v. la citata sentenza n. 162/1983.