Ordinanza 166/2010 (ECLI:IT:COST:2010:166)
Massima numero 34628
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
28/04/2010; Decisione del
28/04/2010
Deposito del 06/05/2010; Pubblicazione in G. U. 12/05/2010
Massime associate alla pronuncia:
34629
Titolo
Ordinamento penitenziario - Accesso ai benefici penitenziari, in caso di condanna per i delitti di atti sessuali con minorenne (art. 609- quater cod. pen.) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609- octies cod. pen.), subordinato ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità, attuata in regime di restrizione carceraria per la durata di un anno - Disciplina applicabile anche ai condannati per fatti commessi da minorenni - Denunciata violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e di protezione dei minori - Palese irrilevanza della norma censurata nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.
Ordinamento penitenziario - Accesso ai benefici penitenziari, in caso di condanna per i delitti di atti sessuali con minorenne (art. 609- quater cod. pen.) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609- octies cod. pen.), subordinato ai risultati dell'osservazione scientifica della personalità, attuata in regime di restrizione carceraria per la durata di un anno - Disciplina applicabile anche ai condannati per fatti commessi da minorenni - Denunciata violazione dei principi della finalità rieducativa della pena e di protezione dei minori - Palese irrilevanza della norma censurata nel giudizio a quo - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, prevede che i benefici penitenziari, in caso di condanna per i reati previsti dagli artt. 609-quater e 609-octies cod. pen., possano essere concessi, anche ai condannati per fatti commessi da minorenni, solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità, attuata in regime di restrizione carceraria per la durata di un anno. Il rimettente, infatti, non ha svolto alcuna considerazione circa la rilevanza nel giudizio a quo della censurata norma processuale, peraltro disapplicata, nel caso di specie, dal pubblico ministero.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, prevede che i benefici penitenziari, in caso di condanna per i reati previsti dagli artt. 609-quater e 609-octies cod. pen., possano essere concessi, anche ai condannati per fatti commessi da minorenni, solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità, attuata in regime di restrizione carceraria per la durata di un anno. Il rimettente, infatti, non ha svolto alcuna considerazione circa la rilevanza nel giudizio a quo della censurata norma processuale, peraltro disapplicata, nel caso di specie, dal pubblico ministero.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 656
co. 9
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Costituzione
art. 31
co. 2
Altri parametri e norme interposte