Sicurezza pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Promozione, da parte della Regione, dello "sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere" - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia "ordine pubblico e sicurezza"- Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. h), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9. La norma in esame si limita a prevedere interventi promozionali anche nel settore delle politiche di sicurezza transfrontaliere, senza stabilire alcuna competenza regionale alla conclusione di accordi in materia di sicurezza pubblica, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, alla stregua del quale solo «nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (nono comma)».
In senso analogo, v. citata sentenza n. 238/2004.
In materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, v. citate sentenze n. 237, n. 222/2006, n. 290/2001.
In materia di polizia amministrativa, di competenza regionale, v. citata sentenza n. 196/2009.