Sentenza 167/2010 (ECLI:IT:COST:2010:167)
Massima numero 34630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  28/04/2010;  Decisione del  28/04/2010
Deposito del 06/05/2010; Pubblicazione in G. U. 12/05/2010
Massime associate alla pronuncia:  34631  34632  34633  34634  34635  34636


Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Promozione, da parte della Regione, dello "sviluppo di politiche di sicurezza transfrontaliere" - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia "ordine pubblico e sicurezza"- Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. h), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9. La norma in esame si limita a prevedere interventi promozionali anche nel settore delle politiche di sicurezza transfrontaliere, senza stabilire alcuna competenza regionale alla conclusione di accordi in materia di sicurezza pubblica, nel rispetto dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, alla stregua del quale solo «nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (nono comma)».

In senso analogo, v. citata sentenza n. 238/2004.

In materia dell'ordine pubblico e della sicurezza, v. citate sentenze n. 237, n. 222/2006, n. 290/2001.

In materia di polizia amministrativa, di competenza regionale, v. citata sentenza n. 196/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  29/04/2009  n. 9  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte