Sentenza 167/2010 (ECLI:IT:COST:2010:167)
Massima numero 34631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
28/04/2010; Decisione del
28/04/2010
Deposito del 06/05/2010; Pubblicazione in G. U. 12/05/2010
Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Promozione e sostegno finanziario, da parte della Regione, del volontariato e dell'associazionismo, ivi comprese le associazioni d'arma e delle Forze dell'ordine - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia "ordine pubblico e sicurezza"- Esclusione - Non fondatezza della questione.
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Promozione e sostegno finanziario, da parte della Regione, del volontariato e dell'associazionismo, ivi comprese le associazioni d'arma e delle Forze dell'ordine - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia "ordine pubblico e sicurezza"- Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 9 del 2009, nella parte in cui stabilisce che la Regione promuove e sostiene finanziariamente l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, «ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine». La norma si inserisce nel quadro del programma regionale di finanziamento annuale volto ad individuare le risorse da destinare a progetti ed interventi di rilievo regionale, locale o attuativi di accordi con lo Stato, anche favorendo il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di singoli volontari, nell'espletamento delle attività volte a promuovere l'educazione alla convivenza ed il rispetto della legalità. Essa si limita, pertanto, a prevedere un mero sostegno economico alla stipulazione delle convenzioni che le predette associazioni provvedono a stipulare con i Comuni e le Province interessate, nell'ambito delle rispettive competenze, peraltro precisando che ciò deve avvenire «nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali», senza disporre alcunché sui casi ed i modi di utilizzo delle associazioni d'arma e delle Forze dell'ordine. Il richiamato contenuto della norma censurata esclude, quindi, che essa invada la competenza statale esclusiva nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della citata legge n. 9 del 2009, nella parte in cui stabilisce che la Regione promuove e sostiene finanziariamente l'impiego del volontariato e dell'associazionismo, «ivi comprese le associazioni d'arma e le associazioni delle Forze dell'ordine». La norma si inserisce nel quadro del programma regionale di finanziamento annuale volto ad individuare le risorse da destinare a progetti ed interventi di rilievo regionale, locale o attuativi di accordi con lo Stato, anche favorendo il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di singoli volontari, nell'espletamento delle attività volte a promuovere l'educazione alla convivenza ed il rispetto della legalità. Essa si limita, pertanto, a prevedere un mero sostegno economico alla stipulazione delle convenzioni che le predette associazioni provvedono a stipulare con i Comuni e le Province interessate, nell'ambito delle rispettive competenze, peraltro precisando che ciò deve avvenire «nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalle leggi statali e regionali», senza disporre alcunché sui casi ed i modi di utilizzo delle associazioni d'arma e delle Forze dell'ordine. Il richiamato contenuto della norma censurata esclude, quindi, che essa invada la competenza statale esclusiva nella materia dell'ordine pubblico e della sicurezza.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
29/04/2009
n. 9
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte