Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Recupero volumetrico a fini abitativi - Obiettivi - Riduzione del consumo di suolo ed efficientamento energetico - Eccezionalità e transitorietà della disciplina (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Siciliana che abroga la disposizione che poneva limiti agli interventi di recupero volumetrico a fini abitativi, con conseguente riviviscenza di quest'ultima). (Classif. 090010).
Il recupero volumetrico a fini abitativi persegue interessi ambientali certamente apprezzabili, quali la riduzione del consumo di suolo e l’efficientamento energetico. Tuttavia, normative di tal fatta devono essere necessariamente eccezionali e transitorie, poiché una generalizzata possibilità di tale recupero aumenta in maniera esponenziale il numero degli interventi assentibili e può anche incentivare interventi difformi dai piani urbanistici, in contraddizione con i citati obiettivi. (Precedenti: S. 17/ 2023 – mass. 45330; S. 54/2021).
Quando una dichiarazione di illegittimità costituzionale colpisce una disposizione di mera abrogazione si determina la riviviscenza della disposizione abrogata. (Precedenti: S. 135/2022 –mass. 44992; S. 126/2022 – mass. 44777; S. 220/2021 – mass. 44293).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione al principio della pianificazione urbanistica, l’art. 13, comma 32, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 che dispone l’abrogazione dell’art. 2, comma 1, lett. b, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022, il quale – modificando l’art. 5, comma 1, lett. d, n. 4, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, come introdotto dalla legge reg. Siciliana n. 23 del 2021 – consentiva di effettuare gli interventi di recupero volumetrico ai fini abitativi soltanto di pertinenze, locali accessori, interrati, seminterrati e ammezzati già «esistenti alla data di entrata in vigore» della legge regionale del 2016. La disposizione impugnata dal Governo consente detto recupero per immobili venuti a esistenza in ogni tempo e, finanche, non ancora esistenti, compromettendo il principio del necessario rispetto della previa pianificazione urbanistica; la stessa, infatti, oblitera tanto le valutazioni a monte sul carico urbanistico delle edificazioni operata dalla pianificazione comunale, quanto quelle a valle poste in essere con i procedimenti autorizzatori edilizi. La dichiarazione di illegittimità costituzionale di detta norma abrogatrice determina la riviviscenza dell’abrogato art. 2, comma 1, lett. b, della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022, per cui l’operatività dell’art. 5, comma 1, lett. d, n. 4, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016 è di nuovo circoscritta agli immobili esistenti alla data della sua entrata in vigore). (Precedente: S. 90/2023 – mass. 45521).