Sicurezza pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione alla polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, del compito di presidiare il territorio per garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento - Disciplina di forme di collaborazione con le forze della polizia dello Stato in contrasto con la competenza esclusiva statale nella materia "ordine pubblico e sicurezza" - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 9 del 2009, impugnato in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che «nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento». La norma regionale censurata dispone, pur in assenza di indicazioni del legislatore statale, che «nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, la polizia locale assume il presidio del territorio tra i suoi compiti primari, al fine di garantire, in concorso con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento», disciplinando non solo modalità di esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza da parte della polizia locale, ma anche le forme della collaborazione con le forze della polizia dello Stato, in evidente violazione della competenza esclusiva statale in tema di sicurezza pubblica.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 134/2004, n. 10/2008, n. 322/2006, n. 429/2004.