Sentenza 167/2010 (ECLI:IT:COST:2010:167)
Massima numero 34633
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
28/04/2010; Decisione del
28/04/2010
Deposito del 06/05/2010; Pubblicazione in G. U. 12/05/2010
Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione e regolamentazione, da parte di Comuni, di corpi di polizia locale, secondo i principi organizzativi contenuti nella legge regionale - Ricorso del Governo - Denunciata invasione della sfera di competenza statutaria o regolamentare dei Comuni - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Istituzione e regolamentazione, da parte di Comuni, di corpi di polizia locale, secondo i principi organizzativi contenuti nella legge regionale - Ricorso del Governo - Denunciata invasione della sfera di competenza statutaria o regolamentare dei Comuni - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2009 per violazione dell'art. 114 della Costituzione. La norma censurata invaderebbe la sfera di competenza dei Comuni, enti con propri statuti, poteri e funzioni, equiordinati alle Regioni, nella parte in cui fissa i principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, e prevede, al comma 1, che i Comuni e le Province istituiscano i corpi di polizia locale e ne regolamentino l'organizzazione ed il funzionamento, disciplinando, poi - nei successivi commi 4, 5, 6, 7 e 8 -minuziosamente il contingente numerico degli addetti al servizio, il tipo di organizzazione del Corpo di polizia municipale e lo stato giuridico del personale e il relativo trattamento economico. L'art. 114 della Costituzione stabilisce che anche i Comuni - come le Province, le Città metropolitane e le Regioni - sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, ma non attribuisce alcuna competenza statutaria o regolamentare ai predetti Comuni. Deve, pertanto, escludersi la denunciata violazione del predetto parametro costituzionale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2009 per violazione dell'art. 114 della Costituzione. La norma censurata invaderebbe la sfera di competenza dei Comuni, enti con propri statuti, poteri e funzioni, equiordinati alle Regioni, nella parte in cui fissa i principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale, e prevede, al comma 1, che i Comuni e le Province istituiscano i corpi di polizia locale e ne regolamentino l'organizzazione ed il funzionamento, disciplinando, poi - nei successivi commi 4, 5, 6, 7 e 8 -minuziosamente il contingente numerico degli addetti al servizio, il tipo di organizzazione del Corpo di polizia municipale e lo stato giuridico del personale e il relativo trattamento economico. L'art. 114 della Costituzione stabilisce che anche i Comuni - come le Province, le Città metropolitane e le Regioni - sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, ma non attribuisce alcuna competenza statutaria o regolamentare ai predetti Comuni. Deve, pertanto, escludersi la denunciata violazione del predetto parametro costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
29/04/2009
n. 9
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 114
legge costituzionale
art. 10
Altri parametri e norme interposte