Sentenza 167/2010 (ECLI:IT:COST:2010:167)
Massima numero 34635
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  28/04/2010;  Decisione del  28/04/2010
Deposito del 06/05/2010; Pubblicazione in G. U. 12/05/2010
Massime associate alla pronuncia:  34630  34631  34632  34633  34634  34636


Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Dotazione di armamento per il personale di polizia locale, secondo quanto previsto dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di armi, munizioni ed esplosivi - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 9 del 2009. La disposizione in esame, nel prevedere che «il personale di polizia locale è dotato di armamento secondo quanto previsto dalla normativa statale» non contiene, infatti, una disciplina dell'uso delle armi da parte dei membri della polizia locale, ma si limita a rinviare, a tal proposito, a quanto disposto dal legislatore statale, la cui competenza non è quindi violata.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  29/04/2009  n. 9  art. 18  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte