Sentenza 167/2010 (ECLI:IT:COST:2010:167)
Massima numero 34636
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  28/04/2010;  Decisione del  28/04/2010
Deposito del 06/05/2010; Pubblicazione in G. U. 12/05/2010
Massime associate alla pronuncia:  34630  34631  34632  34633  34634  34635


Titolo
Sicurezza pubblica - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Espletamento, da parte degli addetti alla polizia locale, con dotazione di armi, dei servizi di vigilanza, di protezione degli immobili di proprietà dell'ente locale e dell'armeria del Corpo o Servizio, nonché quelli notturni e di pronto intervento - Indebito intervento normativo diretto a disciplinare casi e modi di uso delle armi - Invasione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "armi, munizioni ed esplosivi" - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9. Tale norma, stabilendo che, «in conformità a quanto previsto dalla normativa statale, gli addetti alla polizia locale espletano muniti di armi almeno i servizi di vigilanza, protezione degli immobili di proprietà dell'ente locale e dell'armeria del Corpo o Servizio, quelli notturni e di pronto intervento», diversamente dal citato comma 1, non si limita a rinviare alla disciplina statale, ma identifica una serie di servizi in relazione ai quali gli agenti di polizia locale devono essere muniti di armi. La norma regionale, enumerando esplicitamente ed autonomamente taluni servizi in relazione ai quali gli agenti di polizia locale devono portare le armi, interviene a disciplinare casi e modi di uso delle armi, invadendo la competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  29/04/2009  n. 9  art. 18  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  07/03/1986  n. 65  art. 5    co. 5