Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Disposizioni in materia di interventi di ampliamento degli esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere nonché disciplina degli insediamenti degli impianti di energia eolica - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per irritualità della modalità di costituzione della parte convenuta, stante la mancata illustrazione delle conclusioni formulate nell'atto di costituzione - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 6, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per irritualità della modalità di costituzione della parte convenuta, stante la mancata illustrazione delle conclusioni formulate nell'atto di costituzione, malgrado che l'art. 19, comma 3, delle nuove Norme integrative preveda che l'atto di costituzione della parte resistente rechi «le conclusioni e l'illustrazione delle stesse». La ratio sottesa al citato art. 19, comma 3, delle nuove Norme integrative non è quella di subordinare l'ammissibilità o validità della costituzione in giudizio all'adempimento ivi previsto di illustrare le conclusioni. La corretta instaurazione del contraddittorio, in nome di un principio generale di diritto processuale, è subordinata al rispetto dei previsti termini perentori, mentre la disposizione secondo cui l'atto di costituzione della parte resistente deve contenere anche l'illustrazione delle conclusioni mira a sollecitare una adeguata prospettazione delle rispettive posizioni sin dall'ingresso delle parti nel giudizio, ai fini di un arricchimento della dialettica processuale.
Sull'inosservanza del termine per il deposito del ricorso, v. citate ordinanze n. 218/2006, n. 20/2005 e n. 48/2004; sulla validità della costituzione in giudizio della parte convenuta, v. citate sentenze n. 331 e n. 313/2003, n. 477/2000, nonché ordinanza n. 373/ 2001.