Sentenza 168/2010 (ECLI:IT:COST:2010:168)
Massima numero 34638
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del
28/04/2010; Decisione del
28/04/2010
Deposito del 06/05/2010; Pubblicazione in G. U. 12/05/2010
Titolo
Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Introduzione dell'art. 90- bis nella legge regionale n. 11 del 1998 - Ampliamento degli esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere, nelle more dell'adeguamento dei Piani regolatori generali - Ricorso del Governo - Lamentata omessa previsione di una clausola di salvezza delle disposizioni dettate in materia di valutazione di impatto ambientale nonché delle norme di attuazione dei piani di bacino e della normativa di salvaguardia - Ritenuta violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente" - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Introduzione dell'art. 90- bis nella legge regionale n. 11 del 1998 - Ampliamento degli esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere, nelle more dell'adeguamento dei Piani regolatori generali - Ricorso del Governo - Lamentata omessa previsione di una clausola di salvezza delle disposizioni dettate in materia di valutazione di impatto ambientale nonché delle norme di attuazione dei piani di bacino e della normativa di salvaguardia - Ritenuta violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia "tutela dell'ambiente" - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e all'art. 2 dello Statuto per la Regione Valle d'Aosta. La disposizione introduce nella legge regionale n. 11 del 1998 l'art. 90-bis il quale consente, nelle more dell'adeguamento dei P.R.G. alle previsioni di cui agli artt. 13 e 15 della medesima legge del 1998 ed entro certi limiti, l'ampliamento volumetrico - tra l'altro - degli alberghi esistenti «per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva». Orbene, la disposizione impugnata regola soltanto i profili urbanistici degli interventi di ampliamento e non contiene alcuna clausola di esclusione della applicabilità della disciplina, né statale né regionale, relativa alla valutazione di impatto ambientale. D'altra parte, tale normativa ha portata generale di tal che essa trova applicazione per i casi dalla medesima previsti senza necessità di uno specifico richiamo. L'impugnazione riguarda l'art. 4 della legge regionale n. 18 del 2009 anche nella parte in cui non prevede l'esclusione degli interventi di ampliamento, sopra menzionati, in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentano la realizzazione dei predetti interventi. In proposito, stante il carattere immediatamente precettivo degli strumenti di pianificazione costituiti dai piani di bacino (art. 65, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006), ai fini del loro rispetto - e nonché di quello dell'art. 65 - non è necessario che per ciascun intervento sia espressamente prevista la loro osservanza. Pertanto, nel caso in esame, il mancato richiamo al rispetto del piano di bacino non significa che la disposizione regionale consenta di disattendere detto piano.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18, sollevata in relazione all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e all'art. 2 dello Statuto per la Regione Valle d'Aosta. La disposizione introduce nella legge regionale n. 11 del 1998 l'art. 90-bis il quale consente, nelle more dell'adeguamento dei P.R.G. alle previsioni di cui agli artt. 13 e 15 della medesima legge del 1998 ed entro certi limiti, l'ampliamento volumetrico - tra l'altro - degli alberghi esistenti «per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva». Orbene, la disposizione impugnata regola soltanto i profili urbanistici degli interventi di ampliamento e non contiene alcuna clausola di esclusione della applicabilità della disciplina, né statale né regionale, relativa alla valutazione di impatto ambientale. D'altra parte, tale normativa ha portata generale di tal che essa trova applicazione per i casi dalla medesima previsti senza necessità di uno specifico richiamo. L'impugnazione riguarda l'art. 4 della legge regionale n. 18 del 2009 anche nella parte in cui non prevede l'esclusione degli interventi di ampliamento, sopra menzionati, in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentano la realizzazione dei predetti interventi. In proposito, stante il carattere immediatamente precettivo degli strumenti di pianificazione costituiti dai piani di bacino (art. 65, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006), ai fini del loro rispetto - e nonché di quello dell'art. 65 - non è necessario che per ciascun intervento sia espressamente prevista la loro osservanza. Pertanto, nel caso in esame, il mancato richiamo al rispetto del piano di bacino non significa che la disposizione regionale consenta di disattendere detto piano.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta
17/06/2009
n. 18
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 65
co. 4
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 65
co. 5
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. Parte II, allegato IV, punto 8, lett. a)