Sentenza 168/2010 (ECLI:IT:COST:2010:168)
Massima numero 34639
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  28/04/2010;  Decisione del  28/04/2010
Deposito del 06/05/2010; Pubblicazione in G. U. 12/05/2010
Massime associate alla pronuncia:  34637  34638  34640


Titolo
Energia - Norme della Regione Val d'Aosta - Impianti di energia eolica - Individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali sui quali potranno essere realizzati gli impianti, sulla base delle linee-guida regionali - Misure adottate in assenza delle linee-guida nazionali, previste dalla legislazione statale con modalità di assunzione informate al principio di leale collaborazione - Violazione di un principio fondamentale nella materia concorrente di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18 - il quale prevede che i Comuni procederanno ad individuare gli ambiti territoriali di insediamento degli impianti di energia eolica sulla base degli indirizzi di cui alle linee guida adottate con deliberazione della Giunta regionale - in quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (il quale prevede che le Regioni possano procedere all'individuazione di specifici siti ed aree non idonee sulla base dei criteri stabiliti dalle lineeguida nazionali. Queste ultime sono adottate «in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali»). Premesso che la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nel disciplinare gli impianti in parola, essendo titolare della potestà legislativa concorrente, è tenuta al rispetto dei princìpi fondamentali dettati dal legislatore statale nella materia concorrente di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", la denunciata disposizione disattende l'assetto delle rispettive attribuzioni definite, in modo cogente, dal legislatore statale. La mancanza di linee guida nazionali, assunte secondo modalità informate al principio di leale collaborazione, preclude alle Regioni di procedere ad una autonoma individuazione dei criteri generali o delle aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto.

Sul riparto della competenza legislativa in materia di energia, v. citate sentenze n. 1/2008 e n. 383/2005.

In materia v. le citate sentenze n. 124, n. 119/2010, n. 282/2009.

Sull'assenza di legittimazione delle Regioni ad individuare criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa in assenza di linee guida nazionali, v. citate sentenze n. 282 e n. 166/2009.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  17/06/2009  n. 18  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12    co. 10