Sentenza 168/2010 (ECLI:IT:COST:2010:168)
Massima numero 34640
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del  28/04/2010;  Decisione del  28/04/2010
Deposito del 06/05/2010; Pubblicazione in G. U. 12/05/2010
Massime associate alla pronuncia:  34637  34638  34639


Titolo
Energia - Norme della Regione Val d'Aosta - Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici sul territorio regionale - Sospensione dei procedimenti di autorizzazione sino all'individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali sui quali potranno essere realizzati gli impianti, sulla base delle linee-guida regionali - Contrasto con la previsione statale che stabilisce il termine massimo di centottanta giorni per la conclusione del procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti - Violazione di un principio fondamentale nella materia concorrente di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 3, della legge della Regione Valle d'Aosta 17 giugno 2009, n. 18, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003. La denunciata disposizione prevede la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale in oggetto, sino all'individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali nei quali potranno essere insediati i predetti impianti, sulla base di quanto sarà previsto dalle linee guida regionali. Dal canto suo, l'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, dispone che «il termine massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione non può comunque essere superiore a centottanta giorni», statuendo un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale, ispirato «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità» e volto a garantire, «in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo». Al contrario, l'impugnata previsione legislativa regionale non fissa alcun termine massimo di sospensione, giacché, nel testo attualmente vigente, rinvia ad un momento - l'individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali di insediamento dei predetti impianti - non puntualmente definito.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 364/2006, n. 124/2010 e n. 282/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  17/06/2009  n. 18  art. 6  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

legge costituzionale  art. 10

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12    co. 10  4