Sentenza 169/2010 (ECLI:IT:COST:2010:169)
Massima numero 34644
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
10/05/2010; Decisione del
10/05/2010
Deposito del 13/05/2010; Pubblicazione in G. U. 19/05/2010
Massime associate alla pronuncia:
34645
Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Posti vacanti previsti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni - Ricorso del Governo - Formulazione di ulteriori profili di violazione degli evocati parametri costituzionali solo con successiva memoria illustrativa e non con il ricorso introduttivo - Inammissibilità.
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Posti vacanti previsti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni - Ricorso del Governo - Formulazione di ulteriori profili di violazione degli evocati parametri costituzionali solo con successiva memoria illustrativa e non con il ricorso introduttivo - Inammissibilità.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 (concernente la copertura dei posti vacanti previsti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni), impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono inammissibili le censure - relative ad ulteriori profili di violazione dei medesimi parametri costituzionali - formulate per la prima volta con successiva memoria illustrativa, poiché non è possibile modificare né integrare la domanda iniziale dopo il decorso del termine decadenziale di proposizione del ricorso.
In senso analogo, v., ex plurimis, la citata sentenza n. 298/2009.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
18/02/2009
n. 3
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte