Edilizia e urbanistica - Interventi edilizi - Norme della Regione Siciliana - Recupero volumetrico a fini abitativi - Novella che ne consente l'esecuzione su immobili esistenti alla data del 30 giugno 2023 - Disposizione strettamente collegata ad altra dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale conseguenziale parziale. (Classif. 090010).
È dichiarato, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo in via parziale l’art. 5, comma 1, lett. d), n. 1), della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, come modificato dall’art. 13, comma 58, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2022, che consente di effettuare gli interventi di recupero volumetrico ai fini abitativi di pertinenze, locali accessori, interrati, seminterrati e ammezzati esistenti alla data del 30 giugno 2023. Tale norma, già di per sé in contrasto con il principio della pianificazione urbanistica per le stesse motivazioni della disposizione impugnata, determina, inoltre, a seguito della riviviscenza dell’art. 2, comma 1, lett. b), della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022 (che consente il detto recupero solo per immobili già esistenti alla data di entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016), una contraddizione interna al tessuto normativo di cui all’art. 5 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016. Il che, oltre a minare la certezza del diritto, rendendo oscuro agli operatori giuridici l’ambito di operatività temporale della normativa regionale, frustrerebbe la stessa dichiarazione d’illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.