Sentenza 170/2010 (ECLI:IT:COST:2010:170)
Massima numero 34646
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
10/05/2010; Decisione del
10/05/2010
Deposito del 13/05/2010; Pubblicazione in G. U. 19/05/2010
Titolo
Minoranze linguistiche - Norme della Regione Piemonte - Attribuzione alla "lingua piemontese" di valore analogo a quello riconosciuto alle lingue minoritarie di cui all'art. 2 della legge n. 482 del 1999 - Violazione della norma interposta statale cui è affidata la tutela delle "minoranze linguistiche" in base all'art. 6 Cost. - Illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole "la lingua piemontese".
Minoranze linguistiche - Norme della Regione Piemonte - Attribuzione alla "lingua piemontese" di valore analogo a quello riconosciuto alle lingue minoritarie di cui all'art. 2 della legge n. 482 del 1999 - Violazione della norma interposta statale cui è affidata la tutela delle "minoranze linguistiche" in base all'art. 6 Cost. - Illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole "la lingua piemontese".
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, limitatamente alle parole «la lingua piemontese,» per violazione dell'art. 6 Cost., nell'attuazione ad esso data dalla legge n. 482 del 1999, avendo la Regione ecceduto dalla propria competenza, laddove ha attribuito alla "lingua piemontese", non ricompresa nel tassativo novero delle lingue minoritarie di cui all'art. 2 di detta legge, un valore analogo a quello riconosciuto per queste ultime. Se è vero che sussiste un potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche anche delle Regioni a statuto ordinario, e specialmente in connessione alle ragioni di convergenti tutele dell'identità culturale e del patrimonio storico delle proprie comunità, esso certamente non vale ad attribuire a quest'ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare - ad ogni effetto - una propria "lingua" regionale o altre proprie "lingue" minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale. Né, tanto meno, può consentire al legislatore regionale medesimo di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la "propria" comunità in quanto tale - solo perché riferita, sotto il profilo personale, all'ambito territoriale della propria competenza - come "minoranza linguistica", da tutelare ai sensi dell'art. 6 Cost., essendo del tutto evidente che, in linea generale, all'articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all'interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente - né, in senso specifico, analogamente rilevante - una ripartizione del "popolo", inteso nel senso di comunità "generale", in improbabili sue "frazioni".
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, limitatamente alle parole «la lingua piemontese,» per violazione dell'art. 6 Cost., nell'attuazione ad esso data dalla legge n. 482 del 1999, avendo la Regione ecceduto dalla propria competenza, laddove ha attribuito alla "lingua piemontese", non ricompresa nel tassativo novero delle lingue minoritarie di cui all'art. 2 di detta legge, un valore analogo a quello riconosciuto per queste ultime. Se è vero che sussiste un potere normativo in materia di tutela delle minoranze linguistiche anche delle Regioni a statuto ordinario, e specialmente in connessione alle ragioni di convergenti tutele dell'identità culturale e del patrimonio storico delle proprie comunità, esso certamente non vale ad attribuire a quest'ultimo il potere autonomo e indiscriminato di identificare e tutelare - ad ogni effetto - una propria "lingua" regionale o altre proprie "lingue" minoritarie, anche al di là di quanto riconosciuto e stabilito dal legislatore statale. Né, tanto meno, può consentire al legislatore regionale medesimo di configurare o rappresentare, sia pure implicitamente, la "propria" comunità in quanto tale - solo perché riferita, sotto il profilo personale, all'ambito territoriale della propria competenza - come "minoranza linguistica", da tutelare ai sensi dell'art. 6 Cost., essendo del tutto evidente che, in linea generale, all'articolazione politico-amministrativa dei diversi enti territoriali all'interno di una medesima più vasta, e composita, compagine istituzionale non possa reputarsi automaticamente corrispondente - né, in senso specifico, analogamente rilevante - una ripartizione del "popolo", inteso nel senso di comunità "generale", in improbabili sue "frazioni".
Sulla competenza legislativa in materia di tutela delle minoranze linguistiche, v., dapprima, la citata sentenza n. 62/1960, che affermò «l'esclusiva potestà del legislatore statale», e, da ultimo, la citata sentenza n. 159/2009, la quale, in materia, ha riconosciuto anche un potere del legislatore regionale, sia pure entro limiti determinati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
07/04/2009
n. 11
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 6
Altri parametri e norme interposte
legge 15/12/1999
n. 482
art. 2