Sentenza 170/2010 (ECLI:IT:COST:2010:170)
Massima numero 34647
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
10/05/2010; Decisione del
10/05/2010
Deposito del 13/05/2010; Pubblicazione in G. U. 19/05/2010
Titolo
Minoranze linguistiche - Norme della Regione Piemonte - Previsione concernente la promozione e l'attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in "lingua piemontese" - Violazione di norme interposte statali cui è affidata la tutela delle "minoranze linguistiche" in base all'art. 6 Cost. - Illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole "in piemontese e".
Minoranze linguistiche - Norme della Regione Piemonte - Previsione concernente la promozione e l'attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in "lingua piemontese" - Violazione di norme interposte statali cui è affidata la tutela delle "minoranze linguistiche" in base all'art. 6 Cost. - Illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole "in piemontese e".
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, lettera g), della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, limitatamente alle parole «in piemontese e». La previsione concernente «la promozione e l'attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese», oltre che nelle lingue minoritarie tutelate dalla legge, contrasta con la norma di cui all'art. 12 della legge n. 482 del 1999, che consente alle Regioni interessate la stipula di «apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» per trasmissioni o programmi soltanto «nelle lingue ammesse a tutela». E tra queste, secondo la norma di cui all'art. 2 della legge statale, non è ricompreso "il piemontese".
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, lettera g), della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, limitatamente alle parole «in piemontese e». La previsione concernente «la promozione e l'attuazione, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, di trasmissioni culturali in piemontese», oltre che nelle lingue minoritarie tutelate dalla legge, contrasta con la norma di cui all'art. 12 della legge n. 482 del 1999, che consente alle Regioni interessate la stipula di «apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo» per trasmissioni o programmi soltanto «nelle lingue ammesse a tutela». E tra queste, secondo la norma di cui all'art. 2 della legge statale, non è ricompreso "il piemontese".
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
07/04/2009
n. 11
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 6
Altri parametri e norme interposte
legge 15/12/1999
n. 482
art. 2
legge 15/12/1999
n. 482
art. 12