Sentenza 170/2010 (ECLI:IT:COST:2010:170)
Massima numero 34648
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
10/05/2010; Decisione del
10/05/2010
Deposito del 13/05/2010; Pubblicazione in G. U. 19/05/2010
Titolo
Minoranze linguistiche - Norme della Regione Piemonte - Lingua piemontese - Attribuzione agli enti locali della facoltà di introdurre, accanto alla lingua italiana, nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio, anche l'uso della "lingua piemontese" - Violazione di norme interposte statali cui è affidata la tutela delle "minoranze linguistiche" in base all'art. 6 Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Minoranze linguistiche - Norme della Regione Piemonte - Lingua piemontese - Attribuzione agli enti locali della facoltà di introdurre, accanto alla lingua italiana, nei propri uffici ed in quelli dell'amministrazione regionale presenti sul territorio, anche l'uso della "lingua piemontese" - Violazione di norme interposte statali cui è affidata la tutela delle "minoranze linguistiche" in base all'art. 6 Cost. - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, lettera c), della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, nella parte in cui si riferisce alla "lingua piemontese". La disposizione risulta, nei predetti limiti, in contrasto con un'altra disposizione della legge n. 482 del 1999, e cioè con l'art. 9, che, al comma 1 - fatto salvo quanto previsto all'art. 7 (a proposito dei membri degli organi a struttura collegiale dei comuni e di diversi enti territoriali) - consente, con alcune esclusioni, «negli uffici delle amministrazioni pubbliche», «l'uso orale e scritto» soltanto «della lingua ammessa a tutela». La facoltà, prevista dalla legge statale, dell'uso, negli uffici pubblici, di una lingua diversa da quella italiana è subordinata al verificarsi di due condizioni, reciprocamente dipendenti: che si tratti di una lingua ricompresa nel novero di quelle dettagliatamente enumerate all'art. 2 della legge e che risulti definito, in base alle procedure di cui all'art. 3, l'ambito territoriale nel quale «si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche» previste dalla stessa legge. Nel meccanismo costruito per la tutela, nessuna delle due condizioni appare, così, sufficiente senza l'altra. La circostanza che la "lingua piemontese" non risulti ricompresa nel novero di quelle previste all'art. 2 della legge n. 482 del 1999, rendendo inapplicabile la disciplina in tema di determinazione dell'ambito territoriale della tutela, impedisce di considerare la disposizione in esame compatibile con quanto previsto dalla legge statale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 2, lettera c), della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, nella parte in cui si riferisce alla "lingua piemontese". La disposizione risulta, nei predetti limiti, in contrasto con un'altra disposizione della legge n. 482 del 1999, e cioè con l'art. 9, che, al comma 1 - fatto salvo quanto previsto all'art. 7 (a proposito dei membri degli organi a struttura collegiale dei comuni e di diversi enti territoriali) - consente, con alcune esclusioni, «negli uffici delle amministrazioni pubbliche», «l'uso orale e scritto» soltanto «della lingua ammessa a tutela». La facoltà, prevista dalla legge statale, dell'uso, negli uffici pubblici, di una lingua diversa da quella italiana è subordinata al verificarsi di due condizioni, reciprocamente dipendenti: che si tratti di una lingua ricompresa nel novero di quelle dettagliatamente enumerate all'art. 2 della legge e che risulti definito, in base alle procedure di cui all'art. 3, l'ambito territoriale nel quale «si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche» previste dalla stessa legge. Nel meccanismo costruito per la tutela, nessuna delle due condizioni appare, così, sufficiente senza l'altra. La circostanza che la "lingua piemontese" non risulti ricompresa nel novero di quelle previste all'art. 2 della legge n. 482 del 1999, rendendo inapplicabile la disciplina in tema di determinazione dell'ambito territoriale della tutela, impedisce di considerare la disposizione in esame compatibile con quanto previsto dalla legge statale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
07/04/2009
n. 11
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 6
Altri parametri e norme interposte
legge 15/12/1999
n. 482
art. 2
legge 15/12/1999
n. 482
art. 9