Sentenza 170/2010 (ECLI:IT:COST:2010:170)
Massima numero 34649
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
10/05/2010; Decisione del
10/05/2010
Deposito del 13/05/2010; Pubblicazione in G. U. 19/05/2010
Titolo
Minoranze linguistiche - Norme della Regione Piemonte - Lingua piemontese - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che attribuiscono alla "lingua piemontese" una tutela non prevista dalle norme interposte statali cui è affidata la tutela delle "minoranze linguistiche" in base all'art. 6 Cost. - Illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 2, comma 2, lettera d) della legge Regionale Piemonte n. 11 del 2009 limitatamente alle parole "della lingua piemontese", e dell'art. 2, comma 2, lettera i) della medesima legge regionale, limitatamente alle parole "alla lingua piemontese e".
Minoranze linguistiche - Norme della Regione Piemonte - Lingua piemontese - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni che attribuiscono alla "lingua piemontese" una tutela non prevista dalle norme interposte statali cui è affidata la tutela delle "minoranze linguistiche" in base all'art. 6 Cost. - Illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 2, comma 2, lettera d) della legge Regionale Piemonte n. 11 del 2009 limitatamente alle parole "della lingua piemontese", e dell'art. 2, comma 2, lettera i) della medesima legge regionale, limitatamente alle parole "alla lingua piemontese e".
Testo
L'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 2, comma 2, lettera c), 2, comma 2, lettera g), della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, per le ragioni sopra enunciate - segnatamente a proposito dell'inammissibilità della tutela, da parte della legge regionale, di una lingua non ricompresa nel novero di quelle previste dalla legge statale - comporta che sia dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 2, comma 2, lettera d), della legge impugnata, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,» nonché dell'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»: a queste disposizioni vanno, infatti, estesi i motivi di censura esposti a sostegno della fondatezza delle questioni sopra descritte.
L'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 2, comma 2, lettera c), 2, comma 2, lettera g), della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, per le ragioni sopra enunciate - segnatamente a proposito dell'inammissibilità della tutela, da parte della legge regionale, di una lingua non ricompresa nel novero di quelle previste dalla legge statale - comporta che sia dichiarata, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 2, comma 2, lettera d), della legge impugnata, limitatamente alle parole «della lingua piemontese,» nonché dell'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale medesima, limitatamente alle parole «alla lingua piemontese e»: a queste disposizioni vanno, infatti, estesi i motivi di censura esposti a sostegno della fondatezza delle questioni sopra descritte.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Piemonte
07/04/2009
n. 11
art. 2
co. 2
legge della Regione Piemonte
07/04/2009
n. 11
art. 2
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 6
Altri parametri e norme interposte
legge 15/12/1999
n. 482
art. 2
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27