Sentenza 170/2010 (ECLI:IT:COST:2010:170)
Massima numero 34650
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  10/05/2010;  Decisione del  10/05/2010
Deposito del 13/05/2010; Pubblicazione in G. U. 19/05/2010
Massime associate alla pronuncia:  34646  34647  34648  34649  34651


Titolo
Minoranze linguistiche - Norme della Regione Piemonte - Rinvio alla disciplina statale prevista ai fini della delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni per la tutela delle minoranze linguistiche - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione delle norme interposte statali cui è affidata la tutela delle "minoranze linguistiche" in base all'art. 6 Cost. - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1, comma 3, secondo cui «La Regione si attiene alle procedure delineate dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), relativamente agli ambiti territoriali». Configurandosi come norma di mero rinvio alla disciplina statale prevista ai fini della delimitazione dell'ambito territoriale di applicazione delle disposizioni per la tutela delle «minoranze linguistiche storiche», la disposizione in esame potrebbe essere considerata affetta dal lamentato vizio di incostituzionalità solo quando fosse riferibile anche all'ipotesi della tutela della "lingua piemontese", non ricompresa nel novero di cui al richiamato art. 2 della legge statale. Poiché detta ipotesi, per le ragioni enunciate, deve, invece, ritenersi esclusa, deve anche escludersi che essa possa determinare il lamentato vulnus.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  07/04/2009  n. 11  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 6

Altri parametri e norme interposte

legge  15/12/1999  n. 482  art. 2