Sentenza 170/2010 (ECLI:IT:COST:2010:170)
Massima numero 34651
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del  10/05/2010;  Decisione del  10/05/2010
Deposito del 13/05/2010; Pubblicazione in G. U. 19/05/2010
Massime associate alla pronuncia:  34646  34647  34648  34649  34650


Titolo
Minoranze linguistiche - Norme della Regione Piemonte - Facoltà di disporre il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni nonché del potere di promuovere indagini sulla toponomastica stradale per l'utilizzo di idiomi locali - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione delle norme interposte statali cui è affidata la tutela delle "minoranze linguistiche" in base all'art. 6 Cost. - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non sono fondate le questioni relative agli artt. 3, comma 5, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 aprile 2009, n. 11, promosse sul presupposto che dette disposizioni - nel prevedere rispettivamente, a favore della Regione, la facoltà di disporre, secondo specifiche procedure, «il ripristino delle denominazioni storiche dei comuni» nonché il potere di promuovere e sostenere indagini sulla toponomastica locale e di erogare contributi ai comuni («per l'apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino idiomi locali storicamente presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana») - siano in contrasto con l'art. 10 della legge n. 482 del 1999, secondo cui «l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali», in aggiunta a quelli «ufficiali», è consentita soltanto nei comuni nel cui territorio si applicano le disposizioni favorevoli alle minoranze linguistiche. Appare, infatti, evidente che mentre la disciplina di cui all'art. 10 della legge n. 482 del 1999 si giustifica nel quadro di un sistema normativo nel quale il ricorso a toponimi anche diversi da quelli «ufficiali» è direttamente correlato alla tutela, in generale, di una "lingua" minoritaria, le disposizioni in esame, invece, valorizzando il dato "storico" delle antiche denominazioni dei comuni anche in base alle parlate in uso nelle relative comunità, si inquadrano - secondo l'obiettivo enunciato nell'art. 1, comma 1, della legge - nello specifico contesto della tutela dell'«originale patrimonio culturale e linguistico» regionale e delle sue espressioni considerate più significative.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Piemonte  07/04/2009  n. 11  art. 3  co. 5

legge della Regione Piemonte  07/04/2009  n. 11  art. 4  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 6

Altri parametri e norme interposte

legge  15/12/1999  n. 482  art. 2