Sentenza 171/2010 (ECLI:IT:COST:2010:171)
Massima numero 34653
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMIRANTE  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  10/05/2010;  Decisione del  10/05/2010
Deposito del 13/05/2010; Pubblicazione in G. U. 19/05/2010
Massime associate alla pronuncia:  34652


Titolo
Energia - Nota dell'Assessorato all'ecologia della Regione Puglia - Indizione di una conferenza di servizi per il giudizio di compatibilità ambientale di quattro diversi impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica - Ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri - Allegazione di elementi idonei ad individuare la data di avvio del procedimento di VIA per il solo impianto da costruirsi davanti alla costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce, e non anche per gli altri tre impianti cui la nota si riferisce - Violazione, relativamente a tale impianto, della competenza amministrativa statale esercitata in materia di "tutela dell'ambiente" - Non spettanza alla Regione Puglia del potere di adottare la nota impugnata limitatamente alla parte concernente l'indicato impianto - Annullamento della nota in parte qua .

Testo

In relazione al conflitto di attribuzione proposto avverso la nota impugnata, con il quale l'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia della Regione Puglia ha indetto, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ai sensi dell'art. 9 Capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340, una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale e per «rendere il parere sulla compatibilità ambientale» in ordine alla realizzazione di alcuni impianti eolici off-shore per la produzione di energia elettrica da costruirsi in mare davanti la costa pugliese da parte della società Trevi Energy s.p.a. (d'ora in poi Trevi Energy), va dichiarato che non spettava alla Regione Puglia indire una conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale di progetti di impianti eolici off-shore presentati il 16 gennaio 2008; conseguentemente, è annullata la nota n. 13.442 del 25 settembre 2008 della Regione Puglia - Assessorato all'ecologia, nella parte in cui si riferisce al progetto di impianto di energia eolica potenza nominale pari a 150 MW, da costruirsi off-shore, davanti la costa dei comuni di Brindisi, Torchiarolo (BR), San Pietro Vernotico (BR) e Lecce da parte della Trevi Energy s.p.a. Infatti, posto che la domanda dell'impresa Trevi Energy interessata alla realizzazione degli impianti per i quali è stata indetta la VIA da parte della Regione con la nota impugnata è del 16 gennaio 2008 ovvero successiva alla entrata in vigore della legge n. 244 del 2007 (24 dicembre 2007) ed anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. correttivo n. 4 del 2008 (13 febbraio 2008), deve riconoscersi la competenza dello Stato in ordine alla VIA degli impianti in questione; sicché, con la nota impugnata, la Regione Puglia ha usurpato la funzione amministrativa attribuita ad un organo statale da una legge dello Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.

In tema v. citata sentenza n. 225/2009.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 25  

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12    co. 3  

legge  24/12/2007  n. 244  art. 2    co. 158  e successivamente modificato

decreto legislativo  16/01/2008  n. 4  art.