Maso chiuso - Controversie relative all'ordinamento dei masi chiusi - Previsione, con legge statale, dell'obbligo di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982 - Denunciata violazione della potestà legislativa primaria ed esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano nella materia «ordinamento dei masi chiusi» - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, come sostituito dall'art. 22, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, impugnato, in riferimento agli artt. 116 Cost. e 8, numero 8), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in quanto prevede il necessario esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982 prima di proporre una domanda giudiziale relativa all'ordinamento dei masi chiusi. La censurata disposizione non viola, infatti, gli ambiti di competenza legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di masi chiusi, poiché essa non opera alcuna, sia pur marginale, trasformazione della disciplina sostanziale dell'istituto rispetto ai suoi contenuti fissati nella tradizione giuridica, ma si limita ad introdurre - in coerenza con l'ordinaria normativa sui rapporti agrari e persino con altra disposizione provinciale (art. 21, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 17 del 2001), inspiegabilmente non ricordata dal rimettente - una misura di carattere processuale con chiari intenti di deflazione del contenzioso, la cui estraneità rispetto alla trama normativa che, conformemente alla sua cristallizzazione nel tempo, regola la figura giuridica del maso chiuso è evidente.
Sull'ampia potestà legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in materia di «ordinamento dei masi chiusi e delle comunità familiari rette da antichi statuti e consuetudini» e sul correlativo limite costituito dalla competenza del legislatore statale in materia di diritto privato e di esercizio della giurisdizione, v. le citate sentenze n. 405/2006 e n. 4/1956.
Sulla compatibilità costituzionale di disposizioni legislative provinciali, incidenti anche sul diritto privato e sulla giurisdizione, tese a ripristinare alcuni aspetti originari e tradizionali della complessiva normativa afferente all'istituto del maso chiuso, v., fra le altre, le citate sentenze n. 55/1964 e n. 4/1956.
Nel senso che la peculiare dilatazione della competenza legislativa provinciale trova esclusiva giustificazione nella circostanza che essa sia funzionale «alla conservazione dell'istituto nelle sue essenziali finalità e specificità», v. la citata sentenza n. 340/1996.