Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Patto di stabilità regionale - Disciplina concernente interventi per l'edilizia abitativa, canoni di alloggi popolari, tributi per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, tariffe per la gestione integrata dei rifiuti nonché concessione di contributi vari - Ricorso del governo - Intervenuta promulgazione della delibera legislativa con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura - Questione divenuta priva di oggetto - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 29, comma 1, limitatamente all'inciso «1 ter», 34, 58, 61, commi 2 e 3, e 77 della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 2009, promossa dal Commissario per lo Stato per la Regione Siciliana, per violazione degli artt. artt. 3, 5, 24, 81, terzo e quarto comma, 97, 100, 103, 113, 114, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo e quinto comma, e 120 della Costituzione, degli artt. 14, 15, secondo comma, 17 e 36 dello statuto della Regione Siciliana, nonché dell'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074. Infatti, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6, con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura, sicché viene definitivamente preclusa la possibilità che le parti della legge, impugnate ed omesse in sede di promulgazione, acquistino o esplichino una qualche efficacia. Il giudizio di legittimità costituzionale risulta, pertanto, privato dell'oggetto.
Nello stesso senso vedi, citate, ex plurimis, ordinanze n. 74 del 2010, n. 304 del 2008; n. 229 del 2007; n. 410, n. 204 e n. 147 del 2006.