Sentenza 176/2010 (ECLI:IT:COST:2010:176)
Massima numero 34661
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
10/05/2010; Decisione del
10/05/2010
Deposito del 14/05/2010; Pubblicazione in G. U. 19/05/2010
Titolo
Lavoro e occupazione - Disciplina del contratto di apprendistato - Modifiche all'art. 49 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Eliminazione della durata minima del contratto - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta violazione della competenza regionale in tema di formazione professionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Lavoro e occupazione - Disciplina del contratto di apprendistato - Modifiche all'art. 49 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Eliminazione della durata minima del contratto - Ricorso della Regione Toscana - Ritenuta violazione della competenza regionale in tema di formazione professionale - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha modificato il testo originario dell'art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, per il quale la durata del contratto di apprendistato professionalizzante non poteva essere «inferiore a due anni e superiore a sei», stabilendo che il predetto contratto non può avere una durata «superiore a sei anni», e così eliminando la previsione della durata minima. Non può, infatti, ritenersi lesa la competenza delle Regioni, le quali possono, comunque, contribuire alla disciplina della formazione professionale, dettando norme che prevedano, per il conseguimento di determinate qualifiche professionali, una durata del rapporto non inferiore a due anni. Invero, il d.lgs. n. 276 del 2003, da un lato, ha previsto un incisivo coinvolgimento delle Regioni per quel che riguarda la stessa definizione di «libretto formativo del cittadino» e, dall'altro lato, all'art. 51, dopo aver stabilito che «la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale» (comma 1), ha precisato che le Regioni devono partecipare alla definizione delle modalità di riconoscimento dei suddetti crediti formativi (comma 2). Il decreto-legge n. 112 del 2008 ha date per acquisite dette funzioni regionali, come si desume sia dal fatto che, con riferimento al nuovo "canale" di accesso al contratto di apprendistato professionalizzante introdotto dal comma 5-ter dell'art. 49, si è richiamata tout court la registrazione nel libretto formativo (che, a sua volta, per la mansione svolta, rinvia alla qualifica SIL), sia dalla circostanza che l'art. 40, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha modificato l'art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di avviamento al lavoro dei disabili, proprio nel senso di valorizzare la necessità di «assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro» e di potenziare il coinvolgimento delle Regioni in materia, attraverso lo strumento dell'intesa.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha modificato il testo originario dell'art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, per il quale la durata del contratto di apprendistato professionalizzante non poteva essere «inferiore a due anni e superiore a sei», stabilendo che il predetto contratto non può avere una durata «superiore a sei anni», e così eliminando la previsione della durata minima. Non può, infatti, ritenersi lesa la competenza delle Regioni, le quali possono, comunque, contribuire alla disciplina della formazione professionale, dettando norme che prevedano, per il conseguimento di determinate qualifiche professionali, una durata del rapporto non inferiore a due anni. Invero, il d.lgs. n. 276 del 2003, da un lato, ha previsto un incisivo coinvolgimento delle Regioni per quel che riguarda la stessa definizione di «libretto formativo del cittadino» e, dall'altro lato, all'art. 51, dopo aver stabilito che «la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale» (comma 1), ha precisato che le Regioni devono partecipare alla definizione delle modalità di riconoscimento dei suddetti crediti formativi (comma 2). Il decreto-legge n. 112 del 2008 ha date per acquisite dette funzioni regionali, come si desume sia dal fatto che, con riferimento al nuovo "canale" di accesso al contratto di apprendistato professionalizzante introdotto dal comma 5-ter dell'art. 49, si è richiamata tout court la registrazione nel libretto formativo (che, a sua volta, per la mansione svolta, rinvia alla qualifica SIL), sia dalla circostanza che l'art. 40, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha modificato l'art. 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di avviamento al lavoro dei disabili, proprio nel senso di valorizzare la necessità di «assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro» e di potenziare il coinvolgimento delle Regioni in materia, attraverso lo strumento dell'intesa.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 23
co. 1
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte