Lavoro e occupazione - Disciplina del contratto di apprendistato - Modifiche all'art. 49 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Assegnazione alla contrattazione collettiva della funzione di fonte esclusiva, in luogo di quella regionale, nella definizione della nozione di formazione aziendale - Unilaterale attribuzione, da parte dello Stato, del potere di disciplinare le fonti normative per identificare il discrimine tra formazione aziendale (la cui disciplina gli spetta) e formazione professionale extra aziendale (di competenza delle Regioni), escludendo così qualsiasi partecipazione di queste ultime - Conseguente violazione della competenza legislativa della Regioni in materia di formazione professionale nonché del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale, limitatamente alle parole «non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi», «integralmente» e «definiscono la nozione di formazione aziendale e».
E' costituzionalmente illegittimo, con assorbimento delle questioni riferite agli artt. 39 e 118 Cost., l'art. 23, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui modifica l'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, limitatamente alle parole «non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi», «integralmente» e «definiscono la nozione di formazione aziendale e». Se è vero che la formazione aziendale all'interno delle aziende inerisce al rapporto contrattuale, sicché la sua disciplina rientra nell'ordinamento civile, e che spetta invece alle Regioni e alle Province autonome disciplinare quella pubblica, non è men vero che nella regolamentazione dell'apprendistato né l'una né l'altra appaiono allo stato puro, ossia separate nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto», con la conseguenza che «occorre perciò tener conto di tali interferenze. Orbene, nella specie, di tali interferenze non si è tenuto conto e ciò determina l'illegittimità costituzionale della norma - per contrasto con gli artt. 117 e 120 Cost. nonché con il principio di leale collaborazione - in primo luogo con riguardo alle parole «non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi», dal momento che siffatta inapplicabilità finisce per rendere inoperante, senza alcun ragionevole motivo, il principio enunciato nel primo periodo del comma 5, secondo cui «la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale», nel rispetto di criteri e principi direttivi successivamente enunciati, nonché, per l'effetto, della legislazione regionale intervenuta, o che potrebbe intervenire, ai sensi della disposizione citata, che fa riferimento alla legge della Regione Lazio 10 agosto 2006, n. 9. Occorre parimenti dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma de qua limitatamente alla parola «integralmente», la quale rimette esclusivamente ai contratti collettivi di lavoro o agli enti bilaterali i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, nonché alle parole, riferite ai contratti collettivi e agli enti bilaterali, secondo le quali essi «definiscono la nozione di formazione aziendale e». Nella specie lo Stato, con le su indicate espressioni, si è unilateralmente attribuito il potere di disciplinare le fonti normative per identificare il discrimine tra formazione aziendale (la cui disciplina gli spetta) e formazione professionale extra aziendale (di competenza delle Regioni), escludendo così qualsiasi partecipazione di queste ultime.
In tema di formazione aziendale, v. citata sentenza n. 418/2006, n. 50/2005.