Sentenza 176/2010 (ECLI:IT:COST:2010:176)
Massima numero 34663
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  10/05/2010;  Decisione del  10/05/2010
Deposito del 14/05/2010; Pubblicazione in G. U. 19/05/2010
Massime associate alla pronuncia:  34658  34659  34660  34661  34662


Titolo
Lavoro e occupazione - Disciplina del contratto di apprendistato - Modifiche all'art. 50 del d.lgs. n. 276 del 2003 - Attivazione dell'apprendistato di alta formazione attraverso apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative, "in assenza di regolamentazioni regionali" - Ricorsi delle Regioni Piemonte, Marche e Basilicata - Ritenuta violazione del principio di leale collaborazione nonché delle potestà legislative ed amministrative regionali in materia di formazione professionale - Erroneo presupposto interpretativo - Introduzione di una norma "cedevole" destinata a perdere efficacia nel momento in cui la Regione eserciti il proprio potere legislativo - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha ha aggiunto all'art. 50, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, dopo le parole «e le altre istituzioni formative», i seguenti periodi: «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53». La censura si basa sull'erroneo presupposto interpretativo per il quale la disposizione censurata imporrebbe, per l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione, la messa a punto di apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Tale lettura non è in alcun modo confortata dalla formulazione della disposizione in oggetto. Lo Stato, infatti, indicando uno strumento per ovviare all'eventuale assenza di regolamentazione regionale, ha permesso di dar luogo effettivamente ai contratti di apprendistato di alta formazione in quelle Regioni ove ancora non sia stata posta una disciplina in tal senso, peraltro con una regolamentazione ispirata a criteri di ragionevolezza (convenzione tra datori di lavoro e Università). Nulla impedisce, poi, alle Regioni di legiferare, riappropriandosi della propria competenza in tema di formazione. L'espressione «in assenza di regolamentazioni regionali» va infatti interpretata come se equivalesse a «fino all'emanazione di regolamentazioni regionali». Così facendo lo Stato ha introdotto una norma "cedevole", cioè una disposizione destinata a perdere efficacia nel momento in cui la Regione eserciti il proprio potere legislativo. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna lesione delle competenze regionali, in quanto le Regioni possono far venire meno, in qualsiasi momento, l'operatività della norma statale, dettando una disciplina in materia di apprendistato di alta formazione.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 23  co. 4

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte