Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Individuazione, disciplina e promozione delle procedure funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie insorte in occasione dell'erogazione di prestazioni sanitarie - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità per generica impugnativa di una intera legge - Reiezione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto n. 15 del 2009, in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario, ed in particolare degli artt. 1, comma 2, 2 e 3, sollevata in relazione agli artt. 11 e 117, commi primo, secondo lettera l), e terzo, Cost., all'art. 60, comma 3, lettere b), c) e d), della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed alla direttiva CE 21 maggio 2008 n. 2008/52/CE, in ragione della asserita generica impugnativa di una intera legge. Innanzitutto, il ricorrente non si limita ad impugnare genericamente l'intera legge, ma formula specifiche censure agli artt. 1, comma 2, 2 e 3, oltre a precisare che le altre disposizioni sono inscindibilmente connesse a quelle impugnate. In secondo luogo, la legge impugnata, finalizzata alla riduzione del contenzioso sanitario attraverso la promozione di modalità di composizione stragiudiziale delle controversie sanitarie, presenta un contenuto omogeneo che avrebbe reso il ricorso immune dal vizio di inammissibilità anche in assenza di specifiche censure.
In senso analogo v., citata, sentenza n. 201 del 2008.