Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Individuazione, disciplina e promozione delle procedure funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie insorte in occasione dell'erogazione di prestazioni sanitarie - Istituzione di apposita "Commissione conciliativa regionale" ed attribuzione alla Giunta regionale di compiti di disciplina della organizzazione e delle modalità di funzionamento della stessa - Definizione della conciliazione con atto negoziale di diritto privato - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva statale in tema di "giurisdizione e norme processuali" e di "ordinamento civile" - Esclusione, stante la riferibilità delle disposizioni denunciate alla materia di competenza legislativa concorrente "tutela della salute" - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto n. 15 del 2009 in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario, ed in particolare degli artt. 1, comma 2, 2 e 3, sollevata in relazione all'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost. ed all'art. 60, comma 3, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69. Innanzitutto, la legge regionale censurata prevede la volontarietà dell'avvio del procedimento conciliativo e la sua subordinazione al consenso di tutte le parti; inoltre, la decisione non è vincolante, lasciando alle parti stesse la facoltà di adire successivamente l'autorità giudiziaria. Diversamente dal procedimento conciliativo previsto dalle norme statali per le controversie civili e commerciali, la scelta, anche di una sola delle parti interessate, di non avvalersi dell'opportunità offerta dalla legge regionale in esame non condiziona in alcun modo l'esercizio del diritto di azione, né il rifiuto della proposta conciliativa produce conseguenze sfavorevoli su chi lo esprime, quale che sia il contenuto di eventuali pronunce giurisdizionali successive. La Regione si è limitata a porre a disposizione dei cittadini e delle aziende sanitarie pubbliche e di quelle private accreditate uno strumento tecnico-giuridico di facilitazione e di supporto delle trattative, che i soggetti interessati ritengano liberamente di intavolare, allo scopo di individuare soluzioni condivise in relazione a pretese risarcitorie nascenti da attività sanitaria, consentendo al cittadino un più rapido soddisfacimento delle proprie richieste ed alle amministrazioni sanitarie una riduzione dei pesi finanziari ed amministrativi di lunghe e costose controversie.
Le norme impugnate afferiscono alla materia di legislazione concorrente della «tutela della salute». La ratio della legge censurata, individuata nella prevenzione delle controversie, e dei loro costi elevati, rientra pienamente tra gli strumenti idonei a raggiungere gli obiettivi di economicità, di completezza e di qualità delle prestazioni sanitarie, che devono necessariamente caratterizzare tutta l'organizzazione posta a tutela della salute dei cittadini, e devono essere perseguiti dalle aziende sanitarie, con l'effetto di liberare risorse da impiegare nel miglioramento dei servizi.