Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Individuazione, disciplina e promozione delle procedure funzionali alla composizione stragiudiziale delle controversie insorte in occasione dell'erogazione di prestazioni sanitarie - Istituzione e composizione della Commissione conciliativa regionale - Ricorso del Governo - Ritenuta indebita individuazione di nuove figure professionali, con i relativi titoli abilitanti - Asserita violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente delle "professioni" - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto n. 15 del 2009 in materia di gestione stragiudiziale del contenzioso sanitario, ed in particolare degli artt. 1, comma 2, 2 e 3, sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. ed alla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 60, comma 3, lettere c) e d). Il citato art. 2, al comma 4, non introduce alcuna nuova figura professionale poiché prevede che la Commissione conciliativa regionale è composta da un magistrato a riposo, da un avvocato e da un medico legale, che possiedono già ben precisi profili professionali e non acquistano alcuna ulteriore qualificazione per effetto della loro partecipazione alle attività della Commissione stessa. Nessuna interferenza, pertanto, sussiste con la normativa statale, che disciplina la figura dei mediatori nell'ambito delle procedure conciliative obbligatorie, avendo la Regione scelto di avvalersi di figure professionali già esistenti.