Sentenza 179/2010 (ECLI:IT:COST:2010:179)
Massima numero 34670
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
12/05/2010; Decisione del
12/05/2010
Deposito del 20/05/2010; Pubblicazione in G. U. 26/05/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Interventi di sostegno finanziario in materia di attrattività sociale e religiosa e disposizioni per la stabilizzazione del personale - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione - Reiezione, stante la tempestiva consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Interventi di sostegno finanziario in materia di attrattività sociale e religiosa e disposizioni per la stabilizzazione del personale - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione - Reiezione, stante la tempestiva consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione. Al fine della tempestività dell'impugnazione proposta in via principale, rileva non già la data in cui il ricorso sia stato ricevuto dalla parte alla quale esso deve essere notificato, bensì la data in cui il notificante ha consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione. Nella fattispecie, il ricorso è stato consegnato all'ufficio notifiche presso la Corte d'appello di Roma il 17 agosto 2009 e, dunque, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria (pubblicazione avvenuta il 19 giugno 2009).
In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, commi 1 e 2, e 54, commi 1 e 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione. Al fine della tempestività dell'impugnazione proposta in via principale, rileva non già la data in cui il ricorso sia stato ricevuto dalla parte alla quale esso deve essere notificato, bensì la data in cui il notificante ha consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario incaricato della notificazione. Nella fattispecie, il ricorso è stato consegnato all'ufficio notifiche presso la Corte d'appello di Roma il 17 agosto 2009 e, dunque, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria (pubblicazione avvenuta il 19 giugno 2009).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
12/06/2009
n. 19
art. 12
co. 1
legge della Regione Calabria
12/06/2009
n. 19
art. 12
co. 2
legge della Regione Calabria
12/06/2009
n. 19
art. 54
co. 1
legge della Regione Calabria
12/06/2009
n. 19
art. 54
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte