Sentenza 179/2010 (ECLI:IT:COST:2010:179)
Massima numero 34671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
12/05/2010; Decisione del
12/05/2010
Deposito del 20/05/2010; Pubblicazione in G. U. 26/05/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Interventi di sostegno finanziario in materia di attrattività sociale e religiosa - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica della norma censurata, medio tempore non attuata, in conformità ai rilievi mossi dallo Stato - Rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte - Cessazione della materia del contendere.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Interventi di sostegno finanziario in materia di attrattività sociale e religiosa - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica della norma censurata, medio tempore non attuata, in conformità ai rilievi mossi dallo Stato - Rinuncia al ricorso non accettata dalla controparte - Cessazione della materia del contendere.
Testo
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla questione sollevata avverso l'art. 12 della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009. Infatti, successivamente alla proposizione del ricorso, la norma impugnata è stata integralmente sostituita dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 33. Nella sua nuova formulazione, essa prevede che le risorse di cui all'unità previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2009 sono utilizzate per la copertura finanziaria di «Interventi per la soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali». A seguito di tale modificazione, sebbene la rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri al proprio ricorso limitatamente alla parte in cui esso si riferisce appunto all'art. 12 della legge regionale n. 19 del 2009, non sia stata accettata dalla controparte essa può fondare, unitamente ad altri elementi, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Ed in effetti, dopo circa quattro mesi dalla sua entrata in vigore, la norma censurata è stata modificata in conformità ai rilievi sollevati dallo Stato e non risulta che essa abbia avuto attuazione; sussistono, dunque, pienamente le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla questione sollevata avverso l'art. 12 della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009. Infatti, successivamente alla proposizione del ricorso, la norma impugnata è stata integralmente sostituita dall'art. 1 della legge della Regione Calabria 19 ottobre 2009, n. 33. Nella sua nuova formulazione, essa prevede che le risorse di cui all'unità previsionale di base 3.2.02.01 (capitolo 2322224) dello stato di previsione del bilancio 2009 sono utilizzate per la copertura finanziaria di «Interventi per la soluzione di problemi abitativi di particolari categorie sociali». A seguito di tale modificazione, sebbene la rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri al proprio ricorso limitatamente alla parte in cui esso si riferisce appunto all'art. 12 della legge regionale n. 19 del 2009, non sia stata accettata dalla controparte essa può fondare, unitamente ad altri elementi, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Ed in effetti, dopo circa quattro mesi dalla sua entrata in vigore, la norma censurata è stata modificata in conformità ai rilievi sollevati dallo Stato e non risulta che essa abbia avuto attuazione; sussistono, dunque, pienamente le condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
12/06/2009
n. 19
art. 12
co. 1
legge della Regione Calabria
12/06/2009
n. 19
art. 12
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte