Sentenza 179/2010 (ECLI:IT:COST:2010:179)
Massima numero 34672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  12/05/2010;  Decisione del  12/05/2010
Deposito del 20/05/2010; Pubblicazione in G. U. 26/05/2010
Massime associate alla pronuncia:  34670  34671  34673


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Modifica dell'art. 43 della legge regionale n. 15 del 2008 - Piano di stabilizzazione del personale precario - Ricorso del Governo - Ritenuta violazione della legislazione statale in tema di stabilizzazione, avente natura di principio fondamentale in materia di "coordinamento della finanza pubblica" - Esclusione - Non fondatezza della questione "nei termini indicati in motivazione".

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, il quale sostituisce il comma 2 dell'art. 43 della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008. Questo articolo, al comma 1, autorizza la Giunta regionale a predisporre un piano per la progressiva stabilizzazione del personale utilizzato dalla Regione «nei limiti dei posti disponibili in organico, determinati dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale ed in coerenza con la normativa statale di principio»; esso, dunque, non individua autonomamente i requisiti che deve possedere il personale da stabilizzare, facendo rinvio, in proposito, alla «normativa statale di principio». Quindi i lavoratori interessati alla stabilizzazione sono unicamente quelli in possesso dei requisiti stabiliti dalla legislazione statale e, precisamente, dall'art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 1, comma 90, lettera b), della legge n. 244 del 2007. Il comma 2 dell'art. 43 della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008, nel testo introdotto dalla norma oggetto della presente questione, non tocca minimamente i requisiti che i lavoratori debbono possedere per poter aspirare alla stabilizzazione. Esso, invece, stabilisce, nel primo periodo, che il piano di stabilizzazione di cui al precedente comma 1, «riguarderà i dipendenti che matureranno i requisiti di legge entro il 31 dicembre 2009» e, nel secondo periodo, che «Il rimanente personale che maturerà i requisiti di legge successivamente al 31 dicembre 2009 sarà progressivamente stabilizzato». La norma, quindi, indica tale data per individuare i soggetti interessati in via immediata dalla stabilizzazione. Il riferimento alla maturazione dei requisiti in epoca successiva alla suddetta data, contenuto nel secondo periodo della norma, non può certamente implicare alcuna modifica in senso estensivo dei requisiti che i lavoratori debbono possedere per poter aspirare alla stabilizzazione. Il richiamo resta sempre quello ai requisiti «di legge», onde la norma censurata finisce con il prefigurare un'ulteriore stabilizzazione solamente a condizione che ricorrano i presupposti stabiliti dalla legislazione dello Stato. Conseguentemente, nessuna stabilizzazione è possibile, neppure in virtù dell'art. 54, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 19 del 2009, non solo a favore di lavoratori sforniti dei requisiti richiesti dalla disciplina statale, ma neppure in periodi di tempo per i quali tale disciplina non consente alcuna stabilizzazione. Così ricostruito il significato della norma impugnata, deve escludersi un contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., appunto perché rispetta i principi fondamentali enunciati dalla legislazione statale in tema di stabilizzazione e, in particolare, non amplia il novero dei potenziali interessati alla stabilizzazione così come definito dalla suddetta normativa dello Stato.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  12/06/2009  n. 19  art. 54  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  24/12/2007  n. 244  art. 3    co. 90  

legge  24/12/2007  n. 244  art. 3    co. 94