Sentenza 179/2010 (ECLI:IT:COST:2010:179)
Massima numero 34673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
12/05/2010; Decisione del
12/05/2010
Deposito del 20/05/2010; Pubblicazione in G. U. 26/05/2010
Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria - Modifica dell'art. 43 della legge regionale n. 15 del 2008 - Misure attuative del piano di stabilizzazione del personale precario - Indiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo determinato - Conseguente violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria - Modifica dell'art. 43 della legge regionale n. 15 del 2008 - Misure attuative del piano di stabilizzazione del personale precario - Indiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro a tempo determinato - Conseguente violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 54, comma 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19, il quale dispone che «Anche ai fini dell'attuazione dell'art. 43 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15» (e, cioè, ai fini della successiva stabilizzazione del personale interessato) la Giunta regionale è autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo determinato. In sostanza, l'art. 54, comma 2, della legge calabrese non prevede l'assunzione come lavoratori subordinati a tempo indeterminato dei titolari dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Essa, invece, stabilisce l'indiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato. La norma censurata non richiede che sussistano esigenze organizzative e di fabbisogno di personale, né fissa alcun limite numerico ai contratti da trasformare, né infine, prevede alcuna forma di selezione. Indicazioni, queste, che sarebbero state necessarie a cagione della differente natura giuridica delle prestazioni lavorative rese in regime di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (aventi natura autonoma) e di quelle eseguite in virtù di contratti di lavoro a termine (aventi natura subordinata). Tutto ciò induce ad avere dubbi sulla corrispondenza ad effettive esigenze dell'amministrazione dei nuovi rapporti di lavoro instaurati in applicazione della norma ed a ritenere che è stato violato il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 54, comma 2, della legge della Regione Calabria 12 giugno 2009, n. 19, il quale dispone che «Anche ai fini dell'attuazione dell'art. 43 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15» (e, cioè, ai fini della successiva stabilizzazione del personale interessato) la Giunta regionale è autorizzata alla trasformazione, a domanda, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa in contratti a tempo determinato. In sostanza, l'art. 54, comma 2, della legge calabrese non prevede l'assunzione come lavoratori subordinati a tempo indeterminato dei titolari dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Essa, invece, stabilisce l'indiscriminata trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in rapporti di lavoro a tempo determinato. La norma censurata non richiede che sussistano esigenze organizzative e di fabbisogno di personale, né fissa alcun limite numerico ai contratti da trasformare, né infine, prevede alcuna forma di selezione. Indicazioni, queste, che sarebbero state necessarie a cagione della differente natura giuridica delle prestazioni lavorative rese in regime di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (aventi natura autonoma) e di quelle eseguite in virtù di contratti di lavoro a termine (aventi natura subordinata). Tutto ciò induce ad avere dubbi sulla corrispondenza ad effettive esigenze dell'amministrazione dei nuovi rapporti di lavoro instaurati in applicazione della norma ed a ritenere che è stato violato il principio del buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
12/06/2009
n. 19
art. 54
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte