Sentenza 180/2010 (ECLI:IT:COST:2010:180)
Massima numero 34674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  12/05/2010;  Decisione del  12/05/2010
Deposito del 20/05/2010; Pubblicazione in G. U. 26/05/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Emilia-Romagna - Inserimento dell'art. 8- bis , comma 2, nella legge regionale n. 9 del 2002 - Proroga, a domanda, delle concessioni demaniali marittime fino ad un massimo di 20 anni a partire dalla data di rilascio - Indebita introduzione di un rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale, in parte qua .

Testo
È costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8 - il quale dispone che «I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio» -, nella parte in cui ha inserito nella legge regionale n. 9 del 2002 l'art. 8-bis, comma 2, in relazione all'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza. Infatti la norma regionale prevede un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima. Detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  23/07/2009  n. 8  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

trattato unione europea    n.   art. 43  (ora 49)

trattato unione europea    n.   art. 81  (ora 101)