Paesaggio - Pianificazione - Ratio - Necessaria visione d'insieme delle aree da tutelare e dei relativi contesti (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Siciliana che consente di realizzare, entro 150 metri dalla battigia, opere che, pur non previste nei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime, siano realizzate nell'ambito di stabilimenti balneari autorizzati su terreni privati). (Classif. 170007).
Il compiuto sviluppo della pianificazione paesaggistica è un valore imprescindibile, espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme di tutela, conservazione e trasformazione del territorio, richiedendo la tutela del paesaggio e dell’ambiente di cui all’art. 9 Cost. una visione d’insieme delle aree da tutelare e dei contesti in cui le medesime sono inserite. (Precedenti: S. 187/ 2022 – mass. 44957; S. 221/2022 – mass. 45132; S. 192/2022 – mass. 45031).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, l’art. 13, comma 15, lett. b, n. 1, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 che – modificando l’art. 1 della legge reg. Siciliana n. 15 del 2005, che regola l’esercizio di attività nei beni demaniali marittimi – consente, in assenza di piani di utilizzo delle aree demaniali marittime e di piano paesaggistico, la realizzazione, entro 150 metri dalla battigia, di opere che, pur non previste nei PUDM, siano realizzate «nell’ambito di stabilimenti balneari autorizzati su terreni privati». La disposizione impugnata dal Governo – nel consentire, allo stesso tempo, la realizzazione di opere che possono determinare il consolidamento di situazioni tali da ostacolare il compiuto sviluppo della pianificazione paesaggistica nonché il consumo delle fasce costiere, paesaggisticamente vincolate, con interventi parcellizzati – viola il principio della necessaria pianificazione dei beni sottoposti a vincolo paesaggistico, che è norma fondamentale di riforma economico-sociale).