Appalti pubblici - Norme della Regione Lombardia - Criterio esclusivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'affidamento dei servizi ferroviari - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Erronea indicazione dei termini della questione di costituzionalità - Censure formulate in modo generico ed indeterminato - Inammissibilità - Assorbimento di ogni altra questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 3, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost., poiché introduce il criterio esclusivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'affidamento dei servizi ferroviari. Premesso che, in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), il settore dei trasporti (compresi quelli ferroviari) rientra tra i «settori speciali» dei contratti pubblici, il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri, nel denunciare il contrasto della censurata norma regionale con gli artt. 54, comma 1, e 81, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006, ha invocato disposizioni statali che, ai sensi dell'art. 206, comma 2, dello stesso Codice, non si applicano alla fattispecie de qua. L'esclusivo riferimento a disposizioni statali non conferenti rispetto al caso in esame - con omessa indicazione delle esatte disposizioni del d.lgs. n. 163 del 2006 eventualmente recanti prescrizioni difformi rispetto a quelle oggetto di impugnazione - si risolve nell'erronea indicazione dei termini della questione di costituzionalità e nella proposizione di censure generiche ed indeterminate. (Resta assorbito l'esame di ogni altra questione).
Per l'affermazione che spetta alla Corte, nel valutare il complesso delle eccezioni e delle questioni costituenti il thema decidendum devoluto al suo esame, «stabilire, anche per economia di giudizio, l'ordine con cui affrontarle nella sentenza e dichiarare assorbite le altre», v., da ultimo, la citata sentenza n. 262/2009.
Per l'inammissibilità di questioni in materia di appalti pubblici, per censure «formulate in modo generico ed indeterminato» o per avere il ricorrente omesso di indicare le esatte disposizioni del Codice dei contratti pubblici «eventualmente recanti prescrizioni difformi rispetto a quelle oggetto di impugnazione», v. la citata sentenza n. 45/2010.