Sentenza 182/2010 (ECLI:IT:COST:2010:182)
Massima numero 34678
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
12/05/2010; Decisione del
12/05/2010
Deposito del 20/05/2010; Pubblicazione in G. U. 26/05/2010
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Regioni a statuto speciale - Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, in quanto già detenute fuori del territorio dello Stato - Riserva allo Stato del gettito dell'imposta - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata sottrazione alla Provincia delle entrate relative a soggetti residenti nel territorio provinciale, in violazione delle condizioni poste dalle norme di attuazione dello statuto - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Finanza regionale - Regioni a statuto speciale - Imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate, in quanto già detenute fuori del territorio dello Stato - Riserva allo Stato del gettito dell'imposta - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Lamentata sottrazione alla Provincia delle entrate relative a soggetti residenti nel territorio provinciale, in violazione delle condizioni poste dalle norme di attuazione dello statuto - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Per valutare se la riserva al bilancio statale dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali disposta dalla norma censurata sia legittima, occorre verificare se essa soddisfi le condizioni previste dall'evocato art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992. Orbene, il denunciato ultimo comma dell'art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009 soddisfa tali condizioni. In relazione alla condizione sub a), la norma censurata, disponendo, attraverso il richiamo del comma 3 del successivo art. 16, che il gettito dell'imposta sia destinato «all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti», persegue in concreto finalità diverse, in quanto piú articolate e complesse, da quella del puro e semplice riequilibrio della finanza pubblica di cui al comma 6 dell'art. 10. Anche la condizione sub b) risulta rispettata, in quanto le spese alla cui copertura esso fa riferimento possiedono sia il carattere della novità e non continuatività, in quanto sono strettamente connesse all'insorgenza di una contingente crisi economica, sia quello della specificità, in quanto si risolvono nel finanziamento di misure sufficientemente individuate dallo stesso DPEF, sia, infine, quello della non riconducibilità alle competenze legislative regionali o provinciali, in quanto attengono all'assetto economico nazionale nel suo complesso. Infine anche la condizione sub c) richiesta dall'evocato art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992, secondo la quale il gettito deve essere «temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile», è soddisfatta dalla disposizione impugnata; il gettito dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali è, infatti, «temporalmente delimitato», perché il prelievo ha per oggetto le «attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 30 aprile 2010» (art. 13-bis, comma 6, nel testo attualmente vigente). Il gettito stesso è, inoltre, «contabilizzato distintamente», perché - come espressamente disposto dalla norma censurata - affluisce «ad un'apposita contabilità speciale», comunque imputabile allo Stato.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Per valutare se la riserva al bilancio statale dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali disposta dalla norma censurata sia legittima, occorre verificare se essa soddisfi le condizioni previste dall'evocato art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992. Orbene, il denunciato ultimo comma dell'art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009 soddisfa tali condizioni. In relazione alla condizione sub a), la norma censurata, disponendo, attraverso il richiamo del comma 3 del successivo art. 16, che il gettito dell'imposta sia destinato «all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti», persegue in concreto finalità diverse, in quanto piú articolate e complesse, da quella del puro e semplice riequilibrio della finanza pubblica di cui al comma 6 dell'art. 10. Anche la condizione sub b) risulta rispettata, in quanto le spese alla cui copertura esso fa riferimento possiedono sia il carattere della novità e non continuatività, in quanto sono strettamente connesse all'insorgenza di una contingente crisi economica, sia quello della specificità, in quanto si risolvono nel finanziamento di misure sufficientemente individuate dallo stesso DPEF, sia, infine, quello della non riconducibilità alle competenze legislative regionali o provinciali, in quanto attengono all'assetto economico nazionale nel suo complesso. Infine anche la condizione sub c) richiesta dall'evocato art. 9 del d.lgs. n. 268 del 1992, secondo la quale il gettito deve essere «temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile», è soddisfatta dalla disposizione impugnata; il gettito dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali è, infatti, «temporalmente delimitato», perché il prelievo ha per oggetto le «attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 30 aprile 2010» (art. 13-bis, comma 6, nel testo attualmente vigente). Il gettito stesso è, inoltre, «contabilizzato distintamente», perché - come espressamente disposto dalla norma censurata - affluisce «ad un'apposita contabilità speciale», comunque imputabile allo Stato.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/07/2009
n. 78
art. 13
co. 8
legge
03/08/2009
n. 102
art.
co.
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 75
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 9
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 10
co. 6
decreto legislativo 16/03/1992
n. 268
art. 10
co. 7