Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Personale dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione - Inserimento in un ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza della Regione, con conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta, e utilizzazione presso l'Ente in liquidazione o le amministrazioni di altri enti locali o regionali - Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana - Intervenuta promulgazione della delibera legislativa con omissione della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della delibera legislativa della Regione Siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 10 dicembre 2008 (disegno di legge n. 192), promossa dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto detta norma prevede l'inserimento del personale dell'Ente Acquedotti Siciliani, in liquidazione, in un ruolo speciale ad esaurimento presso la Presidenza della Regione, con conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale posseduta, e l'utilizzazione del personale medesimo presso l'Ente in liquidazione o le amministrazioni di altri enti locali o regionali. Infatti, successivamente all'impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 20 dicembre 2008, n. 20, con omissione della disposizione censurata, sicché risulta definitivamente preclusa la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.
In senso analogo, v. le citate ordinanze n. 155/2010, n. 74/2010, n. 186/2009, n. 304/2008 e n. 358/2007.