Sentenza 186/2010 (ECLI:IT:COST:2010:186)
Massima numero 34684
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
26/05/2010; Decisione del
26/05/2010
Deposito del 28/05/2010; Pubblicazione in G. U. 03/06/2010
Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere infrastrutturali di interesse regionale - Assoggettamento a VIA regionale, nel contesto della conferenza dei servizi, dei progetti di opere autostradali, come definite dal d.lgs. n. 285 del 1992 - Contrasto con la disciplina statale in materia ambientale - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere infrastrutturali di interesse regionale - Assoggettamento a VIA regionale, nel contesto della conferenza dei servizi, dei progetti di opere autostradali, come definite dal d.lgs. n. 285 del 1992 - Contrasto con la disciplina statale in materia ambientale - Illegittimità costituzionale in parte qua .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, limitatamente alla parte in cui consente di assoggettare a VIA regionale, nel contesto della conferenza dei servizi deliberante, i progetti di opere infrastrutturali relativi anche alle autostrade, come definite all'art. 2, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 285 del 1992 (non invece nella parte in cui richiama la disciplina concernente l'infrastruttura ferroviaria regionale, come definita dall'art. 12 della legge). Infatti, la legge regionale impugnata, all'art. 2, ha enucleato una definizione di opera infrastrutturale autostradale di propria competenza, diversa da quelle di interesse nazionale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni. Orbene, tale definizione non consente di fondare la competenza della Regione Liguria a rendere la VIA, in relazione ai progetti di costruzione delle autostrade, nell'osservanza della disciplina dalla stessa stabilita, ed indipendentemente dal procedimento di competenza statale disegnato dal più volte citato d.lgs. n. 152 del 2006. Conseguentemente, la disciplina riguardante la VIA in materia di autostrade regionali si pone in contrasto con la citata disciplina statale in materia ambientale, e pertanto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7 della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, limitatamente alla parte in cui consente di assoggettare a VIA regionale, nel contesto della conferenza dei servizi deliberante, i progetti di opere infrastrutturali relativi anche alle autostrade, come definite all'art. 2, comma 3, lettera a), del d.lgs. n. 285 del 1992 (non invece nella parte in cui richiama la disciplina concernente l'infrastruttura ferroviaria regionale, come definita dall'art. 12 della legge). Infatti, la legge regionale impugnata, all'art. 2, ha enucleato una definizione di opera infrastrutturale autostradale di propria competenza, diversa da quelle di interesse nazionale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni. Orbene, tale definizione non consente di fondare la competenza della Regione Liguria a rendere la VIA, in relazione ai progetti di costruzione delle autostrade, nell'osservanza della disciplina dalla stessa stabilita, ed indipendentemente dal procedimento di competenza statale disegnato dal più volte citato d.lgs. n. 152 del 2006. Conseguentemente, la disciplina riguardante la VIA in materia di autostrade regionali si pone in contrasto con la citata disciplina statale in materia ambientale, e pertanto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
06/08/2009
n. 30
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art.
decreto legislativo 30/04/1992
n. 285
art. 2
co. 3 lett. a)