Edilizia e urbanistica - In genere - Misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati dai comuni - Ratio della disciplina - Principio fondamentale della materia del governo del territorio - Finalità - Comparazione tra interessi contrapposti - Necessità che le amministrazioni definiscano in tempi congrui l'iter procedimentale conseguente all'adozione degli strumenti urbanistici generali (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni relative a disposizione della Regione Siciliana che ha prorogato, non oltre tre anni, invece che cinque, dalla loro entrata in vigore, le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati dai comuni, e vigenti alla data di entrata in vigore della medesima legge reg. Siciliana n. 19 del 2020). (Classif. 090001).
La disciplina delle misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati dai comuni è principio fondamentale nella materia «governo del territorio», incidendo tanto sui tempi dell’attività edificatoria quanto sulla salvaguardia degli assetti urbanistici in itinere e dell’ordinato assetto del territorio. (Precedente: S. 102/2013).
L’art. 12, comma 3, t.u. edilizia [nel disciplinare le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati dai comuni] esprime il principio secondo cui le amministrazioni debbono definire in tempi congrui l’iter procedimentale conseguente all’adozione degli strumenti urbanistici generali, con il loro tempestivo invio agli organi deputati alla loro approvazione. (Precedente: S. 102/2013).
L’istituto delle misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati dai comuni, dettata dall’art. 12, comma 3, t.u. edilizia, è volto a contemperare interessi contrapposti: da un lato, l’interesse pubblico a che, nelle more dell’approvazione definitiva dello strumento urbanistico, non siano realizzati interventi edilizi che comportino una modificazione del territorio tale da rendere difficile o impossibile l’attuazione del nuovo piano non ancora approvato; dall’altro, l’interesse del privato a vedere esaminata dal comune la sua richiesta di permesso di costruire, che è conforme allo strumento urbanistico vigente ma non anche a quello non ancora approvato, che potrebbe anche non entrare mai in vigore. La ratio della disciplina è, pertanto, quella di evitare che la mancata approvazione da parte delle regioni di eventuali previsioni di non edificabilità previste dal piano in vigore consenta ai proprietari delle aree interessate di realizzare, nel periodo intercorrente tra la predisposizione di un nuovo piano e la sua approvazione, nuove costruzioni, in tal modo eludendo le previsioni contenute nel progettato nuovo piano. (Precedente: S. 102/2013).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9 e 117, commi primo e secondo, lett. m ed s, Cost., nonché all’art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, dell’art. 13, comma 90, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 che, modificando l’art. 54, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020, prevede che le misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati dai comuni, e vigenti alla data di entrata in vigore di quest’ultima, siano prorogate fino alla data di entrata in vigore del Piano territoriale regionale, e comunque «non oltre tre anni», anziché cinque, dalla loro entrata in vigore. Il Governo fonda le censure sull’erroneo presupposto che la disposizione impugnata disponga i termini di durata di ogni misura di salvaguardia sul territorio siciliano né considera l’interazione tra le diverse disposizioni regionali che regolano, invece, la materia. Nella Regione convivono, infatti, due discipline: ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, trova applicazione l’art. 12, comma 3, t.u. edilizia mentre la disposizione impugnata reca una norma transitoria che concerne soltanto le misure già efficaci alla data di entrata in vigore della legge reg. Siciliana n. 19 del 2020 e che, peraltro, non si discosta dalla normativa statale, limite alla potestà legislativa della Regione Siciliana).