Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere autostradali di interesse regionale - Disciplina attinente alla progettazione e selezione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione e la gestione (finanza di progetto e concessioni) di dette opere - Contrasto con la disciplina statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 5, comma 2 e 3, e gli artt. 6 e 8 della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30, che prevdono, in relazione alle opere autostradali di interesse regionale, una disciplina attinente alla progettazione e selezione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione e la gestione (finanza di progetto e concessioni) di dette opere. Le disposizioni censurate, concernenti la progettazione ed alla selezione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione e la gestione delle infrastrutture, esorbitano dalla competenza legislativa regionale con violazione della disciplina statale contenuta nel d.lgs. 163 del 2006, con il quale lo Stato ha esercitato la propria competenza nella materia tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.).
In materia di tutela della concorrenza, v. citate sentenze n. 431, n. 401/2007, n. 411, n. 322/2008, n. 345/2004.