Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Opere infrastrutturali di interesse regionale - Relazione del progettista concernente la rispondenza del progetto definitivo delle opere alle condizioni e prescrizioni apposte in sede di conferenza dei servizi (art. 14- bis legge n. 241 del 1990) - Incidenza sulla determinazione del contenuto negoziale dei contratti della pubblica amministrazione - Indebita interferenza con l'ambito materiale di competenza esclusiva statale "ordinamento civile" - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 30. Tale norma stabilisce che nel progetto deve essere contenuta «una relazione del progettista attestante la sua rispondenza alle condizioni e prescrizioni apposte in sede di conferenza di cui all'articolo 7, comma 1, o i motivi significativi per i quali ci si sia discostati dalle stesse». Siffatta previsione contrasta con l'art. 4, comma 3, del d.lgs n. 163 del 2006 in quanto, stabilendo il contenuto del progetto definitivo, redatto da parte del soggetto cui è stata affidata la realizzazione dell'intervento infrastrutturale, ne determina il contenuto negoziale. Tuttavia, la fase negoziale dei contratti della pubblica amministrazione deve essere ascritta all'ambito materiale dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale, che l'ha esercitata, adottando le disposizioni del predetto d.lgs. n. 163 del 2006, appunto nell'esercizio della competenza su quella materia.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 401/2007.