Parlamento - Procedimento penale per il reato di favoreggiamento personale a carico di un senatore - Diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza all'utilizzazione dei tabulati telefonici relativi ad utenza mobile in uso ad altro indagato, contenenti intercettazioni "indirette" di conversazioni del parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma - Mancata formulazione di un giudizio sulla "necessità" dell'utilizzazione, quale presupposto di legittimità della richiesta di autorizzazione - Spettanza al Senato della Repubblica della potestà esercitata.
In relazione al giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in occasione del procedimento penale per il reato di favoreggiamento personale a carico di un senatore, per il diniego di autorizzazione della Camera di appartenenza all'utilizzazione dei tabulati telefonici relativi ad utenza mobile in uso ad altro indagato, contenenti intercettazioni "indirette" di conversazioni del parlamentare, va dichiarato che spettava al Senato della Repubblica negare, con deliberazione del 21 dicembre 2007, l'autorizzazione, richiesta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, ad utilizzare nei confronti del senatore Giuseppe Valentino i tabulati di conversazioni telefoniche relativi ad una utenza mobile in uso a Michele Sinibaldi, acquisiti nell'ambito del procedimento penale n. 32200/06 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Infatti, il Senato ha messo in evidenza che il giudice, a fondamento della richiesta, non aveva posto un giudizio di «necessità» della utilizzazione, così disattendendo il precetto normativo e, perciò, ha negato l'autorizzazione; il che non esorbita dalle attribuzioni, ma corrisponde ai poteri del Senato stesso di vagliare i presupposti di legittimità di quanto richiesto. Superfluo, quindi, resta l'ulteriore assunto, secondo cui in ogni caso gli elementi di prova disponibili avrebbero logicamente condotto ad un giudizio negativo sulla «necessità». Ciò che conta è che questo giudizio è mancato e spettava, quindi, al Senato rilevarlo. Va aggiunto che la valutazione di necessità, in genere, è sempre aprioristica, rispetto ad un mezzo di prova (salva, poi, la conferma attraverso il concreto risultato probatorio), ma è pur sempre formulabile, ovviamente in relazione alla specifica attitudine probatoria dell'atto: in particolare, in tema di tabulati, alle utenze venute a contatto, alla qualità in entrata o uscita della chiamata, ai dati temporali (compresa la durata) e, se si tratta di utenze mobili, alla localizzazione e agli spostamenti degli interlocutori. Neppure, dunque, per questa via sarebbe stato possibile sottrarsi al giudizio di «necessità».
Sull'ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti oggettivi e soggettivi, v. citata ordinanza n. 275/2008.