Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati riconosciuti colpevoli del delitto di evasione - Asserita incidenza sui diritti inviolabili della persona, denunciata lesione dei principi di uguaglianza, della finalità rieducativa della pena, di tutela della famiglia e dei figli minorenni - Omessa sperimentazione della possibilità di pervenire ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata - Inammissibilità delle questioni.
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 29, 30 e 31 Cost., in quanto stabilisce il divieto di concessione dei benefici penitenziari ai condannati riconosciuti colpevoli del delitto di evasione (art. 385 cod. pen.), per avere il rimettente omesso di valutare la possibilità di attribuire alla disposizione censurata un significato conforme ai principi costituzionali evocati. Invero, è possibile una lettura costituzionalmente orientata della norma de qua, basata sull'ineliminabile funzione rieducativa della pena, sancita dall'art. 27, terzo comma, Cost., e confermata dalla giurisprudenza della Corte, che ha escluso l'ammissibilità, nel nostro ordinamento penitenziario, della prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati. La stessa giurisprudenza di legittimità - con talune pronunce successive all'ordinanza di rimessione e, tuttavia, ugualmente idonee ad attestare l'esistenza di uno spazio ermeneutico utilmente esplorabile dal rimettente - ha ritenuto che il denunciato art. 58-quater, primo comma, ord. pen. non preclude automaticamente l'ammissione ad una misura alternativa alla detenzione in carcere a causa dell'intervenuta condanna per il reato previsto dall'art. 385 cod. pen., ma impone al giudice, in presenza di una condanna per questo titolo di reato, un'analisi particolarmente approfondita sulla personalità del condannato, sulla sua effettiva, perdurante pericolosità sociale, sui progressi trattamentali e il grado di rieducazione compiuto. Un'eventuale interpretazione adeguatrice della disposizione in esame potrebbe condurre ad escludere la fondatezza delle censure proposte dal rimettente, in relazione a tutti i parametri evocati. Infatti, la possibilità di valutare, caso per caso, con motivazione approfondita e rigorosa, la personalità e le condotte concrete del condannato responsabile del reato di cui all'art. 385 cod. pen. consentirebbe di evitare al contempo la lesione di diritti inviolabili della persona, il trattamento uguale di situazioni diverse, la vanificazione della funzione rieducativa della pena e la compromissione degli interessi della famiglia e dei figli minorenni, costituzionalmente protetti.
Nel senso che, nella materia dei benefici penitenziari, è criterio «costituzionalmente vincolante» quello che esclude «rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata caso per caso», v. la citata sentenza n. 436/1999.
Sull'incompatibilità costituzionale della radicale esclusione del ricorso a criteri individualizzanti nella materia disciplinata dall'ordinamento penitenziario, v. le citate sentenze n. 79/2007, n. 257/2006 e n. 255/2006.