Sentenza 190/2010 (ECLI:IT:COST:2010:190)
Massima numero 34692
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMIRANTE  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  26/05/2010;  Decisione del  26/05/2010
Deposito del 28/05/2010; Pubblicazione in G. U. 03/06/2010
Massime associate alla pronuncia:  34693


Titolo
Ordinamento penitenziario - Regime speciale di detenzione - Possibilità per il detenuto di proporre reclamo, per difetto di congruità del contenuto, avverso il provvedimento del Ministro della giustizia di sospensione, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, delle ordinarie regole di trattamento - Mancata previsione - Ritenuta violazione del principio della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale nonchè lesione del diritto alla tutela giurisdizionale anche contro gli atti della pubblica amministrazione - Inadeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, commi 2-quinquies e 2-sexies, della legge 26 luglio 1975, n. 354, impugnato, in relazione agli artt. 13, secondo comma, 24, primo comma, e 113, commi primo e secondo, Cost., nella parte in cui non consente la presentazione di un reclamo, per difetto di congruità del contenuto, avverso il provvedimento di sospensione delle regole trattamentali adottato a norma del comma 2 dello stesso art. 41-bis. La reclamabilità dei provvedimenti a carico dei detenuti è stata già affermata dalla giurisprudenza costituzionale anche in assenza di un'esplicita disciplina. Infatti, l'art. 24 Cost. esige che il riconoscimento ai detenuti di posizioni giuridiche nei confronti dell'amministrazione penitenziaria - qualificabili, per la loro stretta inerenza alla persona umana, come diritti soggettivi costituzionalmente garantiti - sia accompagnato dalla tutela giurisdizionale, spettante al giudice ordinario, quale giudice dei diritti. La sentenza n. 410 del 1993 ha attribuito la competenza a sindacare la legittimità dei provvedimenti adottati dall'amministrazione penitenziaria in virtù dell'art. 41-bis allo stesso organo giurisdizionale cui è demandato il controllo sull'applicazione, da parte dell'amministrazione, del regime di sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14-ter ord. pen., individuato come norma applicabile a tutti i regimi detentivi fondati su forme qualificate di pericolosità, sicché il reclamo ivi previsto ha assunto il carattere di rimedio generale, esperibile anche in mancanza di specifiche disposizioni. Successivamente, il reclamo è stato disciplinato dalle leggi n. 11 del 1998 e n. 279 del 2002 che, introducendo nell'art. 41-bis i commi 2-bis, 2-quater e 2-sexies, hanno attribuito al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere, in seguito a reclamo avverso i provvedimenti del Ministro della giustizia di sospensione delle ordinarie regole trattamentali, sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del suo contenuto. Il legislatore - avendo demandato al Ministro la scelta delle misure, tra quelle contenute nell'elenco di cui al comma 2-quater, ritenute, in conseguenza della sospensione delle regole di trattamento, idonee a soddisfare le esigenze di sicurezza poste a fondamento del potere sospensivo - ha così affidato al tribunale di sorveglianza un doppio controllo, sui presupposti e sulla congruità dei contenuti del provvedimento rispetto alle esigenze di sicurezza. Quest'ultimo controllo era, perciò, strettamente correlato al potere discrezionale del Ministro, da ritenersi limitato, come ogni potere discrezionale, ai mezzi necessari a perseguire le finalità previste dalla legge. Infine, la legge n. 94 del 2009 ha ridotto la discrezionalità del Ministro nella scelta delle misure ed ha soppresso, nella disciplina del reclamo, il riferimento al controllo sulla congruità di contenuto del provvedimento. La prospettazione del rimettente secondo cui tale soppressione avrebbe fatto venir meno il controllo di legalità del tribunale di sorveglianza sui contenuti del provvedimento di sospensione è frutto della mancata ricostruzione sistematica del quadro normativo. Infatti, il giudice a quo ha trascurato un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, basata sulla constatazione della perdurante esistenza e utilizzabilità del rimedio previsto dall'art. 14-ter ord. pen. per tutti i regimi di sorveglianza particolare, costituente strumento di garanzia giurisdizionale per i diritti dei detenuti. La forte riduzione della discrezionalità ministeriale nell'individuazione delle misure conseguenti alla sospensione del trattamento ordinario del detenuto, con l'introduzione di un elenco di restrizioni tassativamente indicate dalla legge, ha determinato la scomparsa del riferimento testuale al controllo sulla congruità dei mezzi rispetto ai fini, ma non ha certamente eliminato il controllo di legittimità sul contenuto dell'atto, in ordine all'eventuale violazione di diritti soggettivi del detenuto. Si è ritenuto, in altre parole, che non vi fosse più necessità di una norma specifica. Resta impregiudicato, peraltro, il rimedio generale previsto dall'ordinamento penitenziario, mai abrogato e ritenuto dalla Corte applicabile anche al regime di cui all'art. 41-bis. Venuta meno la previsione speciale si riespande quella generale, senza che si determini, sul piano dei diritti dei detenuti, il vuoto di tutela denunciato dal rimettente. La questione è, dunque, inammissibile per l'inadeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nel cui contesto è assicurata, contrariamente a quanto assunto dal rimettente, la necessaria tutela giurisdizionale.

Sulla necessaria tutelabilità giurisdizionale dei diritti costituzionalmente garantiti dei detenuti e sull'ambito del sindacato di legittimità del giudice ordinario sui provvedimenti dell'amministrazione penitenziaria, v. le citate sentenze n. 266/2009, n. 351/1996, n. 410/1993 e n. 349/1993.

Per la manifesta inammissibilità di questioni basate su un'inadeguata ricostruzione del quadro normativo di riferimento, v., ex plurimis, le citate ordinanze n. 220/2009 e n. 334/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 41  co. 2

legge  26/07/1975  n. 354  art. 41  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 13  co. 2

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 113  co. 1

Costituzione  art. 113  co. 2

Altri parametri e norme interposte