Sentenza 64/1969 (ECLI:IT:COST:1969:64)
Massima numero 3228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  27/03/1969;  Decisione del  27/03/1969
Deposito del 03/04/1969; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 64/69. LAVORO - CONTRATTO COLLETTIVO ERGA OMNES - D.P.R. 2 GENNAIO 1962, N. 346 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 39 E 77 COST., NEL PRESUPPOSTO CHE LA SENT. N. 106 DEL 1962 ABBIA DICHIARATO COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA LA LEGGE DI DELEGAZIONE 1 OTTOBRE 1960, N. 1027, NEL SUO INTERO TESTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Con sentenza n. 106 del 1962 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 1027 dell'1 ottobre 1960, con il quale si era reiterata la delega sui minimi di trattamento economico e normativo dei lavoratori, gia' concessa con la legge n. 741 del 14 luglio 1959; nella stessa sentenza e' stata pero' espressamente esclusa l'illegittimita' del successivo art. 2 della citata legge n. 1027, con il quale si era semplicemente prorogato l'esercizio della precedente delegazione. E' pertanto non fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 346, contenente norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da ristoranti, trattorie, ecc., sollevata in riferimento agli artt. 39 e 77, nell'erroneo presupposto che la citata sentenza abbia dichiarato l'illegittimita' costituzionale della legge n. 1027 del 1960, nel suo intero testo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte