Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Durata dei relativi titoli abilitativi - Disciplina - Riconducibilità ai principi fondamentali della materia del governo del territorio - Espressione di norme fondamentali di riforma economico-sociale - Spettanza al legislatore statale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Siciliana che proroga al 31 dicembre il termine di ultimazione dei lavori i cui permessi siano stati rilasciati prima della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016). (Classif. 090008).
La disciplina statale inerente ai titoli abilitativi non solo è riconducibile ai principi fondamentali della materia «governo del territorio», ma deve altresì qualificarsi come espressione di norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto tale condizionante la potestà legislativa primaria delle regioni a statuto speciale. (Precedenti: S. 90/2023; S. 245/2021 – mass. 44364)
La durata dei titoli abilitativi, prevista dal t.u. edilizia, principio fondamentale della materia «governo del territorio», individua un punto di equilibrio fra i contrapposti interessi oggetto di tutela, inerenti alla realizzazione di interventi di trasformazione del territorio compatibili con la tutela dell’ambiente e dell’ordinato sviluppo urbanistico. Al legislatore statale spetta stabilire il regime ordinario concernente i termini di inizio e ultimazione dei lavori – comprensivo della possibilità di richiedere proroghe – nonché incidere eccezionalmente sullo stesso, laddove esigenze temporanee ne consiglino una diversa durata. (Precedente: S. 245/2021).
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 14 dello statuto della Regione Siciliana, l’art. 13, comma 93, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 che, modificando il termine previsto dalla legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, ha prorogato, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2025, il termine di ultimazione dei lavori rispetto ai quali i permessi di costruire siano stati rilasciati prima della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016 e per i quali sia stato già comunicato l’inizio dei lavori. La disposizione impugnata dal Governo, espressiva della potestà legislativa esclusiva in materia di «urbanistica» e «tutela del paesaggio», è radicalmente incoerente rispetto alla normativa statale, espressiva di norme fondamentali di riforma economico-sociale. La stessa, infatti – diversamente rispetto alle normative nazionali eccezionali che hanno inciso sulla durata dei permessi di costruire, in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – individua una data identica per tutti i permessi interessati dalla proroga, incidendo sul principio per cui è lo stesso permesso che, in concreto, stabilisce i termini di inizio e ultimazione dei lavori; la proroga, inoltre, opera ex lege, presentandosi eccentrica rispetto sia alla normativa statale sia al regime ordinario regionale. Infine, concernendo l’ultimazione di lavori previsti da permessi rilasciati prima della legge reg. Siciliana n. 16 del 2016, e già più volte prorogati, la proroga può riguardare anche permessi che abbiano un’efficacia temporale più che decennale, ben più ampia della durata di analoghi permessi sul resto del territorio nazionale) (Precedente: S. 245/2021 – mass. 44365).